12) fibre artificiali vetrose

 

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DESCRIZIONE:  


Nel gruppo delle FAV, secondo i principi previsti nell'Allegato VI del Regolamento CLP  (Regolamento (CE) n. 1272/2008  del 16 dicembre 2008  relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 ), sono state classificate: 

FAV / LM - Lane Minerali - Numero Indice: 650-016-00-2

Fibre artificiali vetrose (silicati), che presentano un'orientazione casuale e un tenore di ossidi alcalini e ossidi alcalino-terrosi (Na2O + K2O + CaO +MgO + BaO) superiore al 18% in peso.

FAV / FCR - Fibre Ceramiche Refrattarie - Numero Indice 650-017-00-8

Fibre artificiali vetrose (silicati), che presentano un'orientazione casuale e un tenore di ossidi alcalini e ossidi alcalino-terrosi (Na2O + K2O + CaO +MgO + BaO) pari o inferiore al 18% in peso.  


CIRCOLARE Min. Sanità 15 marzo 2000, n. 4.  (G.U. 14/4/2000 n.88) e relativa rettifica circolare 121/2000 (G.U. 26/5/2000).    Note esplicative del decreto ministeriale 1‘ settembre 1998 recante: Disposizioni relative alla classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose (fibre artificiali vetrose) 



Linee Guida FAV agg.2016 Conferenza Stato Regioni  -  si applica il dm 6.9.94 amianto (metodiche: confinamento dinamico)

I criteri di classificazione tengono conto del diametro medio geometrico pesato sulla lunghezza (DLG-2ES) delle fibre e del contenuto degli ossidi alcalini e alcalino-terrosi.   (pdf)

-  tabella procedure installazione e rimozione

 


ESPOSIZIONE a FAV nei LUOGHI DI LAVORO (dlgs 81/08)

- l'esposizione a lane minerali artificiali ricade nell'ambito del campo di applicazione del capo I "Protezione da agenti chimici", 

- l’esposizione a fibre ceramiche refrattarie, in quanto classificate cancerogene di categoria I B, ricade nel campo di applicazione del capo II "Protezione da agenti cancerogeni e mutageni"

Limiti e valori di riferimento

II riferimento normativo per la qualità dell'aria in ambienti di lavoro è costituito dall'Allegato XXXVIII del D.Lgs 81/08, in cui sono elencati gli agenti chimici per i quali la legislazione italiana stabilisce un valore limite di esposizione professionale e dall' Allegato XLIII, in cui sono i valori limite di esposizione per gli agenti cancerogeni.

Per quanto riguarda le FAV, non risultano presenti nei sopracitati allegati valori limite o indicazioni tecniche sulla valutazione dell'esposizione

Come sottolineato anche dalla circolare n.4/2000  , si può  utilizzare come riferimento l’indicazione relativa al TLV (valori soglia) -TWA  dell'ACGIH 

Per le FCR è in esame presso la Commissione Europea una proposta di modifica della Direttiva sulla protezione dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni e mutageni (2004/37/CE), con l'introduzione di un limite di esposizione professionale (OEL) di 0,3 f/cm3



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