D.LGS. 222/2016 - regimi autorizzativi
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DESCRIZIONE :
Il DPR 380/2001 disciplina i regimi autorizzativi.
Ultimo aggiornamento Dlgs 222/2016 (torna alla pagina dedicata al dlgs 222/2016)
EDILIZIA LIBERA (art. 6 dpr 380/01), interventi
- manutenzione ordinaria;
- installazione pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW;
- interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
- opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
- movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e pratiche agrosilvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
- serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola;
- opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di inizio lavori (CIL) all’amministrazione comunale
- opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
- pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori delle zone A) di cui al D.M. 1444/1968 (centri storici);
- realizzazione di aree ludiche senza fini di lucro e di elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
CILA (art. 6 bis dpr 380/01) , interventi
introduzione di un criterio residuale per individuare gli interventi sottoposti a CILA: sono infatti assoggettati a CILA tutti gli interventi non riconducibili ad attività di edilizia libera e per i quali non è nemmeno previsto il Permesso di costruire o la presentazione della SCIA. In altre parole il regime ordinario diviene quello della CILA, e non più della SCIA
In pratica la Comunicazione di inizio lavori, quando prevista, è sempre asseverata, e la soppressione della CIL comporta di conseguenza che le disposizioni procedurali ad essa relative vengono riferite alla CILA ed in particolare che vengono riferite solo alla CILA le norme sulle autorizzazioni preliminari di cui all’art. 23-bis del TUE, in precedenza riguardanti anche la CIL
SCIA (art. 22 dpr 380/01) , interventi
- manutenzione straordinaria e restauro e risanamento conservativo, qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio;
- ristrutturazione edilizia diversi da quelli subordinati alla richiesta del Permesso di costruire, o alla Segnalazione certificata di inizio attività alternativa al Permesso di costruire, indicati nell’art. 10, comma1, lettera c), del TUE.
SCIA alternativa al PC (art. 23 dpr 380/01) , interventi
Sostanzialmente una modifica della denominazione della DIA alternativa al Permesso di costruire (cd. “Super DIA”) in Segnalazione certificata di inizio di attività in alternativa al Permesso di costruire
a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c);
b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti;
c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.
Permesso di costruire (art. 10 dpr 380/01) , interventi
a) gli interventi di nuova costruzione;
b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni (lettera modificata dal d.lgs. n. 301 del 2002, poi così modificata dall'art. 30, comma 1, lettera c), legge n. 98 del 2013, poi dall'art. 17, comma 1, lettera d), legge n. 164 del 2014)
Le regioni possono stabilire con legge
- quali mutamenti dell’uso di immobili sono subordinate a P.C. od a SCIA
- ulteriori interventi sottoposti al P.C.
LINK :
> CLASSIFICAZIONE, REGIME E PROCEDURE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI legislazionetecnica.it n.AR838
Con questo articolo si intende fornire un riepilogo, alla luce della normativa nazionale vigente dopo l’entrata in vigore del D. Leg.vo 222/2016, della disciplina dell’attività edilizia: interventi, titoli abilitativi, procedure da seguire.
Sono illustrate le diverse categorie nelle quali l’ordinamento giuridico classifica gli interventi e le opere edilizie, i differenti regimi autorizzativi e le relative procedure amministrative da seguire per la loro realizzazione.