D.LGS. 222/2016 - scia2

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DESCRIZIONE :


Il DLGS 222/2016  ,  in vigore dal 11-12-16,  ( e relativa tabella  allegata) opera su tre linee


1) indica le attività che possono essere oggetto di mera comunicazione alla P.A., o viceversa di Segnalazione certificata di inizio attività, in contrapposizione con quelle per le quali è necessario un titolo espresso, nonché dei casi in cui si applica il silenzio-assenso. Viene allegata una tabella contenente un elenco di attività ed il relativo regime giuridico applicato, per comodità la tabella è qui presentata disaggregata


2) l'art.3 introduce modifiche al Testo unico dell’edilizia (D.P.R. 380/2001)


- Sostituzione della "SuperDIA" in favore della SCIA alternativa al permesso di costruire


- Interventi in edilizia libera e interventi subordinati a Comunicazione di inizio lavori

-ampliato il range degli interventi realizzabili in edilizia libera

-eliminato il regime della Comunicazione di inizio lavori “semplice” e pertanto la Comunicazione di inizio lavori dovrà essere sempre “asseverata” (CILA) .  nb) permane CIL solo per opere temporanee

Vedi sintesi dei regimi normativi    


- Abolizione del certificato di agibilità in favore della “Segnalazione certificata di agibilità” e introduzione del C.R.E. per "interventi locali" ex punto 8.4.3 N.T.C. già  d.m. 14/1/2008  oggi d.m. 17/1/2018


I procedimenti in corso al 11-12-16 procedono con normativa previgente (salvo collaudo e agibilità)


3) prevede l'emanazione (tramite decreto ministeriale sottoposto alla previa intesa in Conferenza unificata Stato-Regioni), per la specifica materia edilizia, di un “glossario unico”, finalizzato a rendere omogeneo il regime giuridico degli interventi edilizi su tutto il territorio nazionale.   

Altre   definizioni univoche sono nel dpr 380/01 e   glossario, ad altro fine, è quello del RET




LINK

 > articolo sul sito legislazionetecnica.it (rif. NW4003)