D.LGS. 222/2016 - scia2
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DESCRIZIONE :
Il DLGS 222/2016 , in vigore dal 11-12-16, ( e relativa tabella allegata) opera su tre linee
1) indica le attività che possono essere oggetto di mera comunicazione alla P.A., o viceversa di Segnalazione certificata di inizio attività, in contrapposizione con quelle per le quali è necessario un titolo espresso, nonché dei casi in cui si applica il silenzio-assenso. Viene allegata una tabella contenente un elenco di attività ed il relativo regime giuridico applicato, per comodità la tabella è qui presentata disaggregata
2) l'art.3 introduce modifiche al Testo unico dell’edilizia (D.P.R. 380/2001)
- Sostituzione della "SuperDIA" in favore della SCIA alternativa al permesso di costruire
- Interventi in edilizia libera e interventi subordinati a Comunicazione di inizio lavori
-ampliato il range degli interventi realizzabili in edilizia libera
-eliminato il regime della Comunicazione di inizio lavori “semplice” e pertanto la Comunicazione di inizio lavori dovrà essere sempre “asseverata” (CILA) . nb) permane CIL solo per opere temporanee
Vedi sintesi dei regimi normativi
- Abolizione del certificato di agibilità in favore della “Segnalazione certificata di agibilità” e introduzione del C.R.E. per "interventi locali" ex punto 8.4.3 N.T.C. già d.m. 14/1/2008 oggi d.m. 17/1/2018
I procedimenti in corso al 11-12-16 procedono con normativa previgente (salvo collaudo e agibilità)
3) prevede l'emanazione (tramite decreto ministeriale sottoposto alla previa intesa in Conferenza unificata Stato-Regioni), per la specifica materia edilizia, di un “glossario unico”, finalizzato a rendere omogeneo il regime giuridico degli interventi edilizi su tutto il territorio nazionale.
Altre definizioni univoche sono nel dpr 380/01 e glossario, ad altro fine, è quello del RET
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> articolo sul sito legislazionetecnica.it (rif. NW4003)