GIURISPRUDENZA - URBANISTICA
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La Cassazione (Cass. 27/11/2018, n. 30703 - legislazionetecnica.it
GP16999
) ha confermato che il costruttore è tenuto a verificare che l'opera contrattualmente prevista sia conforme alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano, alle previsioni del permesso edilizio e alle sue modalità esecutive (legislazionetecnica.it gennaio 2019)
ABUSO UFFICIO - RILASCIO PERMESSO IN SANATORIA - DOLO INTENZIONALE E INGIUSTO VANTAGGIO PATRIMONIALE - VARIANTI IN SENSO PROPRIO ED ESSENZIALI
SENT. C. CASS. PEN. 29/01/2018, N. 4140
(riferimento legislazionetecnica.it n.GP16235)
1. Edilizia e immobili - Abusi e reati edilizi - Varianti in senso proprio - Natura accessoria - Varianti essenziali - Natura autonoma - Differenze e caratteristiche - Titoli abilitativi diversi.
2. Edilizia e immobili - Abusi e reati edilizi - Sanatoria condizionata - Esclusione - Conformità ex art. 36, D.P.R. 380/2001 - Requisiti necessari.
3. Edilizia e immobili - Abusi e reati edilizi - Abuso d’ufficio - Configurazione del reato - Dolo intenzionale - Ingiusto vantaggio patrimoniale - Concorso del privato nel reato - Accertamento - Sussistenza
La sentenza si è pronunciata sulla configurazione del reato di abuso d'ufficio concretizzatosi nella condotta di un dirigente di un ufficio tecnico comunale che ha rilasciato un permesso in sanatoria in contrasto con la disciplina di settore ed ha omesso di procedere alla revoca del permesso di costruire in precedenza illegittimamente rilasciato ed alla conseguente emissione dell'ordinanza demolitoria.
In proposito, la Suprema Corte ha ribadito importanti principi in merito all'accertamento del dolo intenzionale, dell'ingiusto vantaggio patrimoniale e del concorso del privato relativamente al reato di abuso d'ufficio.
Inoltre, con riferimento alla domanda di sanatoria ex art. 36 del D.P.R. 380/2001, è stata esclusa la possibilità della cosiddetta sanatoria condizionata e si sono chiarite le caratteristiche e differenze delle "varianti in senso proprio" e delle "varianti essenziali".
ABUSO DI UFFICIO - ANCHE IN ASSENZA DI UN ACCORDO COLLUSIVO ED IN PRESENZA DI UNA FINALITÀ PUBBLICISTICA
Cassazione Penale n.43160/2017
Ai sensi dell’art. 323 del Codice penale (vedi brocardi.it), si configura il reato di abuso di ufficio nel caso in cui, “salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico sevizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto”
La sentenza della Corte di Cassazione ribadisce importanti principi relativi alla prova della sussistenza del dolo intenzionale che qualifica il reato di abuso d’ufficio. In particolare, ai fini dell’accertamento dell’intenzionalità del vantaggio patrimoniale, non è necessaria la presenza di un accordo collusivo con il beneficiario della condotta, né può rilevare la compresenza di una finalità pubblicistica al fine di escludere il dolo intenzionale (vedi commento legislazionetecnica.it n.1437)
DISTANZA TRA EDIFICI - SI APPLICA AGLI EDIFICI (O PARTI) "COSTRUITI PER LA PRIMA VOLTA"
Consiglio di Stato sentenza 14/09/2017, n. 4337 (rif. legislazionetecnica.it n.NW4151)
Il limite inderogabile di dieci metri di cui al numero 2 dell'articolo 9 dm 1444/68 riguarda esclusivamente gli edifici “costruiti per la prima volta” e di conseguenza non si applica agli interventi di ricostruzione di edifici preesistenti anche se totalmente demoliti. A tal fine risulta irrilevante il fatto che l’immobile ricostruito sia stato qualificato come “nuova costruzione” ai sensi del D.P.R. 380/2001 e che la ricostruzione abbia comportato il cambio di destinazione d’uso dell’immobile:
L'articolo 9 DM 1444/68 ha carattere inderogabile, poiché si tratta di norma imperativa, la quale predetermina in via generale ed astratta le distanze tra le costruzioni
Per “nuovi edifici” devono intendersi gli edifici (o parti e/o sopraelevazioni di essi) “costruiti per la prima volta” e non già edifici preesistenti.
Il concetto di“nuova costruzione”, utilizzato ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 per verificare la compatibilità dell’intervento con le disposizioni urbanistiche sopravvenute, ovvero per renderlo assoggettabile a permesso di costruire, non esplica effetti ai fini dell’applicabilità dell’articolo 9 del D.M. n. 1444/1968
CAMBIO USO - CON OPERE , RISTRUTTURAZIONE - RESPONSABILITA' TECNICO COMUNALE E PROGETTISTA
Cassazione Penale 6873/2017 (rif. legislazionetecnica.it n. NW4107) (rif. legislazionetecnica.it n. gp15518)
1. La realizzazione di opere edilizie necessita di titolo abilitativo riferito all’intervento complessivo e non può essere autorizzata con artificiosa parcellizzazione. Il regime dei titoli abilitativi edilizi non può essere eluso, infatti, attraverso la suddivisione dell’attività edificatoria finale nelle singole opere che concorrono a realizzarla, astrattamente suscettibili di forme di controllo preventivo più limitate per la loro più modesta incisività sull’assetto territoriale. Viceversa, l’opera deve essere considerata unitariamente nel suo complesso, senza che sia consentito scindere e considerare separatamente i suoi singoli componenti.
2. Il mutamento di destinazione di uso di un immobile attuato attraverso la realizzazione di opere edilizie, qualora esso venga realizzato dopo l’ultimazione del fabbricato e durante la sua esistenza, configura in ogni caso un intervento di ristrutturazione edilizia secondo la definizione fornita dall’art. 3, comma 1, lettera d), del D.P.R. 380/2001, in quanto l’esecuzione dei lavori, anche se di entità modesta, porta pur sempre alla creazione di “un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente”. L’intervento rimane assoggettato, pertanto, al previo rilascio del Permesso di costruire, o della Segnalazione certificata di inizio attività sostitutiva del Permesso di costruire, con pagamento del contributo di costruzione dovuto per la diversa destinazione.
3. Non possono ritenersi sostanzialmente alternative e pertanto fungibili la Segnalazione certificata di inizio attività di cui all’art. 22 del D.P.R. 380/2001 e quella sostitutiva del permesso di costruire di cui al successivo art. 23 del medesimo D.P.R. (c.d. “Scia sostitutiva”, in precedenza “SuperDIA”). Quest’ultima è infatti fungibile ed alternativa al Permesso di costruire, non alla semplice SCIA (in precedenza DIA), rispetto alla quale si pone in rapporto di totale diversità.
4. Il dirigente o il responsabile dell’ufficio urbanistica del Comune è titolare di una posizione di garanzia, e dunque dell’obbligo di impedire l’evento, discendente dall’art. 27 del D.P.R. 380/2001, che ne determina la responsabilità ai sensi dell’art. 40, comma 2, del Codice penale, in caso di mancata adozione dei provvedimenti interdittivi e cautelari (non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo).
5. Solo le planimetrie presentate a corredo della richiesta di certificazioni o autorizzazioni, redatte, secondo le vigenti disposizioni, dall’esercente una professione necessitante speciale autorizzazione dello Stato, hanno natura di “certificato”, poiché assolvono la funzione di dare alla pubblica amministrazione una esatta informazione dello stato dei luoghi. Esula pertanto dall’ambito del delitto in oggetto ogni attività valutativa. Ne consegue che rispondono del delitto previsto dall’art. 481 del Codice penale (falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità), il professionista che redige le planimetrie ed il committente che firma la domanda fondata sulla documentazione infedele.
6. In tema di delitto di falsità ideologica dell’esercente un servizio di pubblica necessità, va ribadito il principio che non rientrano nella nozione di “certificati” quegli atti che, nell’ambito di un procedimento amministrativo per il rilascio di un’autorizzazione, non hanno la funzione di dare all’Amministrazione un’esatta informazione su circostanze di fatto e, quindi, di provare la verità di quanto in essi affermato, ma sono espressivi di un giudizio, di valutazioni e convincimenti soggettivi, sia pure erronei, ma che non alterano i fatti. A tal proposito, l’art. 20, comma 13, del D.P.R. 380/2001 punisce la condotta di chi, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che accompagnano la richiesta del Permesso di costruire, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti necessari. In questo caso, diversamente da quanto previsto dall’art. 481 del Codice penale, oggetto materiale della falsità non è il progetto allegato alla domanda di Permesso di costruire, bensì la specifica dichiarazione del progettista abilitato “che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, alle norme relative all’efficienza energetica”. È evidente il diverso ambito applicativo delle due fattispecie, poiché all’art. 481 del Codice penale è estraneo l’ambito valutativo, mentre la fattispecie considerata dal D.P.R. 380/2001 incrimina una specifica falsa attestazione che presuppone necessariamente un giudizio di conformità da parte del professionista.
CAMBIO D'USO "COMPATIBILE" - SCIA
Corte Cassazione 9894/2009 (rif. legislazionetecnica.it n. GP9025) (rif. legislazionetecnica.it n. NW162)
È possibile modificare la destinazione d’uso di un immobile tramite opere ed interventi edilizi realizzati sulla base di una semplice denuncia di inizio attività (leggi scia n.d.r.) qualora la nuova destinazione rientri tra quelle «compatibili», cioè funzionalmente omogenee dal punto di vista urbanistico
PERMESSO DI COSTRUIRE - INTERVENTI SOGGETTI A PERMESSO DI COSTRUIRE
Sentenza Consiglio di Stato . 2567/2017 (rif. legislazionetecnica.it n. GP15531) (rif. legislazionetecnica.it n. NW4109)
1. Il permesso di costruire è provvedimento naturalmente
oneroso, pertanto le norme che ne prevedono l’esenzione devono essere
interpretate come “
eccezioni”
ad una regola generale, da considerarsi quindi di stretta interpretazione, e
non è dunque consentito alla potestà legislativa concorrente delle regioni sul
punto ampliare le ipotesi al di là delle indicazioni della legislazione statale
(di cui all’art. 17 del D.P.R. 380/2001) da ritenersi quali principi
fondamentali in tema di governo del territorio (in tal senso, Corte
Costituzionale 03/11/2016, n. 213).
2. Il contributo di costruzione è dovuto esclusivamente per in
relazione alle opere per la cui realizzazione la normativa prevede la necessità
di acquisire il Permesso di costruire (art. 16, comma 1, del D.P.R. 380/2001),
titolo abilitativo che a sua volta è ricollegato sempre ad interventi che
incidono sul territorio, trasformandolo sul piano urbanistico-edilizio, o anche
su uno solo dei due. Ne consegue che - quanto alla tipologia di interventi
rientranti nel concetto di “
ristrutturazione
edilizia
” - solo quelli per i quali il D.P.R. 380/2001 prevede
l’assoggettamento al regime del Permesso di costruire o della SCIA sostitutiva
del Permesso di costruire sono soggetti al pagamento del contributo di
costruzione.
3. La fattispecie di esenzione dal contributo di costruzione
prevista dall’art. 17, comma 3, lettera d), del D.P.R. 380/2001 e concernente
gli interventi da realizzare in attuazione di provvedimenti emanati a seguito
di pubbliche calamità fa riferimento ad eventi imprevisti e dannosi che, per
caratteristiche, estensione e potenzialità offensiva, siano tali tale da
colpire e/o mettere in pericolo non solo una o più persone o beni determinati,
bensì un’intera ed indistinta collettività di persone ed una pluralità non
definibile di beni, pubblici o privati. Conseguentemente tale fattispecie di
esenzione non è applicabile ad eventi che colpiscono e sono dunque circoscritti
a singoli e specifici soggetti o beni, e come tali sono affrontabili con ordinarie
misure di intervento. Ancora, occorre che gli interventi da realizzare
costituiscano attuazione di norme o di provvedimenti amministrativi che
espressamente li prevedono (e non siano invece effetto di una scelta volontaria
del soggetto, sia pure in conseguenza di provvedimenti emanati), e che siano
stati adottati a seguito di eventi eccezionali, dannosi o pericolosi per la
collettività, tali da richiedere l’esercizio di poteri straordinari. (
Nella fattispecie non è stata
ritenuta applicabile l’esenzione dal contributo di costruzione in parola per
l’intervento di ricostruzione di un immobile totalmente crollato a seguito di
un incendio che, seppur grave e tale da poter divenire fonte di pericolo per la
collettività ove non tempestivamente circoscritto, tuttavia si è caratterizzato
quale evento che ha colpito beni specifici e che, per dimensioni,
caratteristiche ed intensità, è stato tale da non richiedere particolari
interventi di contrasto o esercizio di poteri straordinari.
)
MANUTENZIONE STRAORDINARIA - OPERE PUBBLICHE
Consiglio di Stato 03/05/17 n. 2016
La manutenzione straordinaria di opere pubbliche può comprendere innovazioni (rif. legislazionetecnica.it - n. NW4130 e n. GP15636 )
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