REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO
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DESCRIZIONE :
Pubblicata sulla G.U. del 16/11/2016, n. 268 l'Intesa 20/10/2016 della Conferenza unificata che reca il Regolamento edilizio tipo ai sensi del D.L. “sblocca Italia” 133/2014 che ha modificato l'articolo 4 c.1-sexies del DPR 380/01
Le regioni emanano entro 180 giorni (e pertanto entro il 18/04/2017) un atto di recepimento; se la regione non recepisce nei tempi l’atto in questione, i comuni procedono comunque all’adozione dello schema di regolamento tipo ed all’adeguamento dei propri regolamenti entro i successivi 180 giorni (18/10/17)
Poiché la materia urbanistica e del governo del territorio è oggetto di legislazione regionale concorrente, contenuti ed articolazione dei REC sono estremamente eterogenei e presentano da comune a comune sostanziali differenze, anche dal punto di vista terminologico e delle definizioni.
Per porre rimedio a questo problema, individuato come un rilevante ostacolo alla semplificazione ed allo snellimento dei procedimenti edilizi, il D.L. 133/2014 (cosiddetto “sblocca Italia”, convertito in legge dalla L. 164/2014) ha previsto all’art. 17-bis l'adozione in sede di Conferenza unificata di uno schema di Regolamento edilizio tipo, proprio al fine di semplificare ed uniformare le norme e gli adempimenti.
Il citato art. 17-bis del D.L. 133/2014 ha inoltre precisato che gli accordi in sede di Conferenza unificata per l’adozione del Regolamento tipo costituiranno livello essenziale delle prestazioni concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale
Cosa è il Regolamento Edilizio?
Il Regolamento è lo strumento che disciplina le modalità costruttive degli edifici, garantendo il rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle loro pertinenze.
Il Regolamento definisce quindi i parametri edilizi ed i criteri per la loro misurazione (es.: distanza tra i fabbricati; altezza dei fabbricati; superficie utile (SU); superficie finestrata; dimensione minima dell'unità immobiliare; superficie lorda di pavimento (SLP); altezza dei vani abitabili, ecc.).
Il REC può definire altresì le regole per la presentazione delle istanze nell’ambito delle procedure autorizzative edilizie ed inoltre, nel caso in cui il comune intenda istituire la Commissione edilizia, indica gli interventi sottoposti al preventivo parere di tale organo consultivo.
Testo dell'Intesa e Contenuti (rif. NN15535 sito legislazionetecnica.it)
Schema di Regolamento edilizio tipo (Allegato 1)
Lo schema indica la struttura con la quale devono essere redatti i regolamenti edilizi, i quali avranno:
- una prima parte in cui non sono contenute disposizioni ma si richiama la normativa nazionale e regionale, che opera senza necessità di un atto di recepimento (cd. “Normativa uniforme sovraordinata”)
- una seconda parte in cui l’ente locale potrà, nell’esercizio della propria autonomia, individuare requisiti tecnici integrativi e complementari
Quadro delle definizioni uniformi (Allegato A)
Si tratta delle 42 definizioni standardizzate dei parametri edilizi di superficie, volumi, ecc., (cd. “Definizioni uniformi e inderogabili”) finalizzate alla creazione di un glossario di riferimento unico ed omogeneo su tutto il territorio nazionale
Raccolta delle disposizioni sovraordinate in materia edilizia (Allegato B)
Si tratta di una ricognizione delle norme che devono essere richiamate nella prima parte dello schema di regolamento edilizio.
LINK
> articolo sul RET (rif. NW3931 sito legislazionetecnica.it)
> pagina RET Regione Liguria