RIFIUTI - NORME NAZIONALI

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DESCRIZIONE :


 >  D.LGS. 152/2006 TESTO UNICO AMBIENTE    -   PARTE QUARTA RIFIUTI E BONIFICHE    -    ALLEGATI ALLA PARTE QUARTA

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LINK  :


 >   CIRCOLARI MINISTERO AMBIENTE

       >  Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi legislazionetecnica.it

 

focus


> CLASSIFICAZIONE RIFIUTI


> Classificazione in base all’origine ed al pericolo - novità introdotte dall' ARTICOLO 9  D.L. 91/2017 convertito con modificazioni in L.3/8/17 n.123 (rif. legislazionetecnica.it NW3860  su DL ancora non convertito, nel frattempo è stato approvato il Reg CE 997/2017  "ecotossico", peraltro atteso ) 

>  regolamento CE 955/2014   Decisione della Commissione, del 18 dicembre 2014 , che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Testo rilevante ai fini del SEE 

>  regolamento CE 997/2017 modifica l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la caratteristica di pericolo HP 14 «Ecotossico» (Testo rilevante ai fini del SEE. )    


> articolo   legislazionetecnica.it agosto 2017 n.NW3900



> TERRE E ROCCE DA SCAVO


>   DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 2017, n. 120  Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.   (GU Serie Generale n.183 del 07-08-2017) 

Note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/08/2017. - Attuazione art.8 DL 133/2014 - abrogazione DM 161/2012 Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo - modifica art. 184bis DLgs 162/2006 -  

>   legislazionetecnica.it n. NN16110 testo

>   legislazionetecnica.it n. NW3900  commento

> legislazionetecnica.it n. AR1458 DISCIPLINA DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO: SINTESI OPERATIVA DOPO IL D.P.R. 120/2017


>  RIFIUTO, NON RIFIUTO, SOTTOPRODOTTO

>   articolo  legislazionetecnica.it    n NW4082 

Pagina informativa che chiarisce: la distinzione a livello normativo tra rifiuto, non rifiuto e sottoprodotto; la classificazione dei rifiuti secondo l’origine o le caratteristiche; le condizioni per la cessazione della qualità di rifiuto e per la qualificazione come sottoprodotto. Il tutto, con indicazione di tutte le norme di riferimento, ed aggiornamento al D.M. 13/10/2016, n. 264 che ha definito i criteri per il rispetto delle norme che consentono di qualificare una sostanza come sottoprodotto ed alla Circolare esplicativa Min. Ambiente 7619/2017

La distinzione di ciò che è rifiuto da ciò che non lo è determina l’applicazione o meno della relativa normativa.
Ai sensi del comma 1, lettera a)Art.183 D. Leg.vo n. 152/2006, per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi.  Si esclude la qualifica di rifiuto nei casi in cui il residuo non sia il prodotto di un’azione volontaria, così come si esclude l’applicazione della normativa sui rifiuti per l’attività di demolizione, che, in se stessa considerata, non consiste nella gestione dei rifiuti.
Anche quando astrattamente potrebbero essere considerate cose, sostanze o materiali di cui il produttore o detentore intendono disfarsi, e quindi da ricomprendere nel concetto di rifiuto secondo quanto appena visto, sono tuttavia escluse dalla disciplina dei rifiuti le sostanze indicate dall’art. 185 del D. Leg.vo 152/2006 (non rifiuto).
Ancora, è considerata sottoprodotto, e non rifiuto - ed è quindi è esclusa dall’applicazione della relativa disciplina - qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa contestualmente tutte le condizioni indicate dall’art. 184-bis del D. Leg.vo 152/2006

Affinché una sostanza possa essere qualificata come sottoprodotto, occorre il rispetto contestuale di tutte le condizioni previste dall’art. 184-bis del D. Leg.vo 152/2006, e cioè:

        • la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
        • è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
        • la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
        • l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.

Allo scopo di favorire ed agevolare l’utilizzo come sottoprodotto di sostanze e oggetti che derivano da un processo di produzione e che rispettano specifici criteri, nonché di assicurare una maggiore uniformità nell’interpretazione e nell’applicazione della definizione di rifiuto e di sottoprodotto - di cui si è riscontrata negli anni una applicazione molto disomogenea - il Ministero dell’ambiente ha emanato il D.M. 13/10/2016, n. 264 (pubblicato sulla G.U. 15/02/2017, n. 38), che fornisce indicazioni per provare la sussistenza delle circostanze di cui sopra, fatta salva la possibilità di dimostrare che una sostanza è un sottoprodotto e non un rifiuto anche con modalità diverse, e fermo restando in ogni caso il necessario rispetto, per ciascuna categoria di sostanza, delle pertinenti normative di settore.

SOTTOPRODOTTI -  In considerazione dei molteplici quesiti pervenuti al Ministero dell’ambiente su diversi profili interpretativi ed operativi del D.M. 264/2016 del Ministero dell’ambiente, la Circolare del Ministero dell’ambiente 30/05/2017 n. 7619 fornisce alcuni chiarimenti in modo da consentire un’applicazione uniforme del citato provvedimento.
L’Allegato tecnico-giuridico della Circolare fornisce chiarimenti concernenti lo scopo del D.M. 264/2016, i suoi effetti giuridici, l’onere della prova e responsabilità, la documentazione contrattuale e la scheda tecnica, la dimostrazione della natura di sottoprodotto, il deposito e la movimentazione, i controlli e le ispezioni, la piattaforma di scambio tra domanda e offerta ed elenco dei sottoprodotti e l’impiego di biomasse destinate ad uso energetico

CRITERI PER LA QUALIFICAZIONE COME SOTTOPRODOTTO DI SPECIFICHE TIPOLOGIE DI SOSTANZE 

L’art. 184-bis del D. Leg.vo 152/2006 dispone che, con decreti ministeriali, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché - sempre nell’ambito dei requisiti stabiliti in via generale e sopra indicati - specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti.

In attuazione di tale norma:

            • il D.M. 10/08/2012, n. 161 (Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo) reca disposizioni per le terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a valutazione d’impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale, con esclusione delle ipotesi di immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte;
            • l’art. 41-bis del D.L. 21/06/2013, n. 69 (convertito in legge dalla L. 09/08/2013, n. 98), reca disposizioni di ulteriore semplificazione per le terre e rocce da scavo derivanti da cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i 6000 metri cubi (in ogni caso, anche quando rientranti tra le opere soggette al D.M. 161/2012) e da attività e opere non rientranti nel campo di applicazione del citato D.M. 161/2012;
            • gli allegati 1 e 2 al D.M. 13/10/2016, n. 264, recano indicazioni specifiche per la categoria delle biomasse residuali destinate all’impiego per la produzione di biogas e delle biomasse residuali destinate all’impiego per la produzione di energia mediante combustione. 
          • Sentenza Corte Cassazione 3^ Sez. penale n. 41607 del 13/9/17   legislazionetecnica.it n.GP15892) -  Deposito di materiali edili in attesa di eventuale riutilizzo - Mancanza della condizione della certezza iniziale del riutilizzo - Sottoprodotti ex art. 184-bis, D. Leg.vo 152/2006 - Esclusione. 2. Ambiente e paesaggio - Rifiuti - Art. 256, D. Leg.vo 152/2006 - Reato di attività di gestione di rifiuti in assenza di autorizzazione - Configurabilità nel caso di svolgimento dell’attività da parte di impresa edile 

>  CESSAZIONE QUALIFICA DI RIFIUTO

Ai sensi dell’art. 184-ter del D. Leg.vo 152/2006, un rifiuto cessa di essere tale, e quindi cessa di essere regolato dalla relativa normativa, quando è stato sottoposto a un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni  (articolo  legislazionetecnica.it    giugno 2017 n, NW4082) :

            • la sostanza o l’oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;
            • la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
            • l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana
            • esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;

>  Circolare Min. Ambiente 10145 del 10/7/16 - cessazione qualifica di rifiuto ex art. 184 ter dlgs 152/2006



>  ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

>  Circolare Min. Ambiente 5982/2016 rin - ordinanze contingibili ed urgenti ex art. 191 d.lgs. 152/2016


>   ATTIVITA' RECUPERO

L’operazione di recupero deve avvenire nel rispetto delle norme che lo regolano (articolo  legislazionetecnica.it    giugno 2017 n, NW4082)  :

          • in generale, il D.M. 05/02/1998 (Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22), il D.M. 12/06/2002, n. 161 (Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all’individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate), il D.M. 17/11/2005, n. 269 (Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all’individuazione dei rifiuti pericolosi provenienti dalle navi, che è possibile ammettere alle procedure semplificate), l’art. 9-bis del D.L. 06/11/2008, n. 172 (convertito in legge dalla L. 30/12/2008, n. 210);
          • per determinate tipologie di combustibili solidi secondari, il D.M. 14/02/2013, n. 22 (Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni).



> SMALTIMENTO IN DISCARICA


>   D.Lgs. 13-1-03 n.36 - Attuazione direttiva 1999/31/CE Discariche rifiuti


>  circolare Min.Ambiente 5672 del 21/4/17    applicazione delle linee guida ISPRA recanti “Criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento dei rifiuti in discarica ai sensi dell’art. 48, della legge 28 dicembre 2015, n. 221



> MUD


> Per il 2017 non è stato emanato nessun nuovo provvedimento, pertanto resta al momento valido il D.P.C.M. 21/12/2015 "Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2016”, che a sua volta peraltro già confermava la validità del modello di dichiarazione previsto dal D.P.C.M 17/12/2014, ed in vigore nel 2015 (legislazionetecnica n NW2509)

- Scadenza 30/4/17

- Si applica il medesimo modello dello scorso anno 

- Imprese edili escluse dall'obbligo 

- nota ISPRA 8/4/16 n.22028  



> RESPONSABILE TECNICO GESTIONE RIFIUTI

  > dal 16/10/17 sono in vigore le nuove norme di verifica per i responsabili tecnici aziende gestione rifiuti ex Delibera 6/2017 Albo Nazionale Gestori Ambientali



ALBO GESTORI AMBIENTALI

 Decreto istitutivo dell’albo gestori ambientali; Categorie di iscrizione all’albo; Obbligo, esoneri, requisiti, garanzie, durata, rinnovo; Modulistica; Ruolo e requisiti del responsabile tecnico legislazionetecnica.it  NW3730