RIFIUTI - NORME NAZIONALI
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DESCRIZIONE :
> D.LGS. 152/2006 TESTO UNICO AMBIENTE - PARTE QUARTA RIFIUTI E BONIFICHE - ALLEGATI ALLA PARTE QUARTA
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LINK :
> CIRCOLARI MINISTERO AMBIENTE
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Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi legislazionetecnica.it
focus
> CLASSIFICAZIONE RIFIUTI
> Classificazione in base all’origine ed al pericolo - novità introdotte dall' ARTICOLO 9 D.L. 91/2017 convertito con modificazioni in L.3/8/17 n.123 (rif. legislazionetecnica.it NW3860 su DL ancora non convertito, nel frattempo è stato approvato il Reg CE 997/2017 "ecotossico", peraltro atteso )
> regolamento CE 955/2014 Decisione della Commissione, del 18 dicembre 2014 , che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Testo rilevante ai fini del SEE
> regolamento CE 997/2017 modifica l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la caratteristica di pericolo HP 14 «Ecotossico» (Testo rilevante ai fini del SEE. )
> articolo legislazionetecnica.it agosto 2017 n.NW3900
> TERRE E ROCCE DA SCAVO
> DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 2017, n. 120 Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. (GU Serie Generale n.183 del 07-08-2017)
Note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/08/2017. - Attuazione art.8 DL 133/2014 - abrogazione DM 161/2012 Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo - modifica art. 184bis DLgs 162/2006 -
> legislazionetecnica.it n. NN16110 testo
> legislazionetecnica.it n. NW3900 commento
> legislazionetecnica.it n. AR1458 DISCIPLINA DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO: SINTESI OPERATIVA DOPO IL D.P.R. 120/2017
> RIFIUTO, NON RIFIUTO, SOTTOPRODOTTO
> articolo legislazionetecnica.it n NW4082
Pagina informativa che chiarisce: la distinzione a livello normativo tra rifiuto, non rifiuto e sottoprodotto; la classificazione dei rifiuti secondo l’origine o le caratteristiche; le condizioni per la cessazione della qualità di rifiuto e per la qualificazione come sottoprodotto. Il tutto, con indicazione di tutte le norme di riferimento, ed aggiornamento al D.M. 13/10/2016, n. 264 che ha definito i criteri per il rispetto delle norme che consentono di qualificare una sostanza come sottoprodotto ed alla Circolare esplicativa Min. Ambiente 7619/2017
La distinzione di ciò che è rifiuto da ciò che non lo è determina l’applicazione o meno della relativa normativa.
Ai sensi del comma 1, lettera a), Art.183 D. Leg.vo n. 152/2006, per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi. Si esclude la qualifica di rifiuto nei casi in cui il residuo non sia il prodotto di un’azione volontaria, così come si esclude l’applicazione della normativa sui rifiuti per l’attività di demolizione, che, in se stessa considerata, non consiste nella gestione dei rifiuti.
Anche quando astrattamente potrebbero essere considerate cose, sostanze o materiali di cui il produttore o detentore intendono disfarsi, e quindi da ricomprendere nel concetto di rifiuto secondo quanto appena visto, sono tuttavia escluse dalla disciplina dei rifiuti le sostanze indicate dall’art. 185 del D. Leg.vo 152/2006 (non rifiuto).
Ancora, è considerata sottoprodotto, e non rifiuto - ed è quindi è esclusa dall’applicazione della relativa disciplina - qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa contestualmente tutte le condizioni indicate dall’art. 184-bis del D. Leg.vo 152/2006
Affinché una sostanza possa essere qualificata come sottoprodotto, occorre il rispetto contestuale di tutte le condizioni previste dall’art. 184-bis del D. Leg.vo 152/2006, e cioè:
Allo scopo di favorire ed agevolare l’utilizzo come sottoprodotto di sostanze e oggetti che derivano da un processo di produzione e che rispettano specifici criteri, nonché di assicurare una maggiore uniformità nell’interpretazione e nell’applicazione della definizione di rifiuto e di sottoprodotto - di cui si è riscontrata negli anni una applicazione molto disomogenea - il Ministero dell’ambiente ha emanato il D.M. 13/10/2016, n. 264 (pubblicato sulla G.U. 15/02/2017, n. 38), che fornisce indicazioni per provare la sussistenza delle circostanze di cui sopra, fatta salva la possibilità di dimostrare che una sostanza è un sottoprodotto e non un rifiuto anche con modalità diverse, e fermo restando in ogni caso il necessario rispetto, per ciascuna categoria di sostanza, delle pertinenti normative di settore.
SOTTOPRODOTTI - In considerazione dei molteplici quesiti pervenuti al Ministero dell’ambiente su diversi profili interpretativi ed operativi del D.M. 264/2016 del Ministero dell’ambiente, la Circolare del Ministero dell’ambiente 30/05/2017 n. 7619 fornisce alcuni chiarimenti in modo da consentire un’applicazione uniforme del citato provvedimento.
L’Allegato tecnico-giuridico della Circolare fornisce chiarimenti concernenti lo scopo del D.M. 264/2016, i suoi effetti giuridici, l’onere della prova e responsabilità, la documentazione contrattuale e la scheda tecnica, la dimostrazione della natura di sottoprodotto, il deposito e la movimentazione, i controlli e le ispezioni, la piattaforma di scambio tra domanda e offerta ed elenco dei sottoprodotti e l’impiego di biomasse destinate ad uso energetico
CRITERI PER LA QUALIFICAZIONE COME SOTTOPRODOTTO DI SPECIFICHE TIPOLOGIE DI SOSTANZE
L’art. 184-bis del D. Leg.vo 152/2006 dispone che, con decreti ministeriali, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché - sempre nell’ambito dei requisiti stabiliti in via generale e sopra indicati - specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti.
In attuazione di tale norma:
> CESSAZIONE QUALIFICA DI RIFIUTO
Ai sensi dell’art. 184-ter del D. Leg.vo 152/2006, un rifiuto cessa di essere tale, e quindi cessa di essere regolato dalla relativa normativa, quando è stato sottoposto a un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni (articolo legislazionetecnica.it giugno 2017 n, NW4082) :
> Circolare Min. Ambiente 10145 del 10/7/16 - cessazione qualifica di rifiuto ex art. 184 ter dlgs 152/2006
> ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI
> Circolare Min. Ambiente 5982/2016 rin - ordinanze contingibili ed urgenti ex art. 191 d.lgs. 152/2016
> ATTIVITA' RECUPERO
L’operazione di recupero deve avvenire nel rispetto delle norme che lo regolano (articolo legislazionetecnica.it giugno 2017 n, NW4082) :
> SMALTIMENTO IN DISCARICA
> D.Lgs. 13-1-03 n.36 - Attuazione direttiva 1999/31/CE Discariche rifiuti
> circolare Min.Ambiente 5672 del 21/4/17 applicazione delle linee guida ISPRA recanti “Criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento dei rifiuti in discarica ai sensi dell’art. 48, della legge 28 dicembre 2015, n. 221”
> MUD
> Per il 2017 non è stato emanato nessun nuovo provvedimento, pertanto resta al momento valido il D.P.C.M. 21/12/2015 "Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2016”, che a sua volta peraltro già confermava la validità del modello di dichiarazione previsto dal D.P.C.M 17/12/2014, ed in vigore nel 2015 (legislazionetecnica n NW2509)
- Scadenza 30/4/17
- Si applica il medesimo modello dello scorso anno
- Imprese edili escluse dall'obbligo
- nota ISPRA 8/4/16 n.22028
> RESPONSABILE TECNICO GESTIONE RIFIUTI
> dal 16/10/17 sono in vigore le nuove norme di verifica per i responsabili tecnici aziende gestione rifiuti ex Delibera 6/2017 Albo Nazionale Gestori Ambientali
> ALBO GESTORI AMBIENTALI
Decreto istitutivo dell’albo gestori ambientali; Categorie di iscrizione all’albo; Obbligo, esoneri, requisiti, garanzie, durata, rinnovo; Modulistica; Ruolo e requisiti del responsabile tecnico legislazionetecnica.it
NW3730