SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - NORME NAZIONALI
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DESCRIZIONE:
> Ex art. 141 Dlgs 152/2006 :
la sezione III della parte III del Dlgs 152/2016 reca la disciplina della gestione delle risorse idriche e del servizio idrico integrato per i profili che concernono la tutela dell'ambiente e della concorrenza e la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni del servizio idrico integrato e delle relative funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane
LINK alle pagine:
> art. 141 gestione risorse idriche - ambito di applicazione
> art. 142 competenze
Gli enti locali, attraverso l'EGA, svolgono le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, secondo le disposizioni della parte terza del dlgs 152/2006
> art. 144 tutela delle acque -
Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato
> art. 147 servizio idrico integrato - organizzazione territoriale
1 I servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni (ATO) . Gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale partecipano obbligatoriamente all'ente di governo dell'ambito (EGATO)
2 Le regioni possono modificare le delimitazioni degli ATO
> art. 149 piano di ambito
a) ricognizione delle infrastrutture;
b) programma degli interventi;
c) modello gestionale ed organizzativo;
d) piano economico finanziario.
6 Il piano d'ambito è trasmesso entro dieci giorni dalla delibera di approvazione alla Regione, all'A.V. e al MATTM
L'EGA, nel rispetto del piano d'ambito e del principio di unicità della gestione per ciascun ATO, delibera la forma di gestione e l'affidamento del servizio
> art. 151
1 ) Il rapporto tra l'ente di governo dell'ambito ed il soggetto gestore del servizio idrico integrato è regolato da una convenzione
4) Nel Disciplinare allegato alla Convenzione di gestione devono essere anche definiti, sulla base del programma degli interventi, le opere e le manutenzioni straordinarie, nonché il programma temporale e finanziario di esecuzione
> art. 157. Opere di adeguamento del servizio idrico
1. Gli enti locali hanno facoltà di realizzare le opere necessarie per provvedere all'adeguamento del servizio idrico in relazione ai piani urbanistici ed a concessioni per nuovi edifici in zone già urbanizzate, previo parere di compatibilità con il piano d'ambito reso dall'EGA e a seguito di convenzione con il soggetto gestore del servizio medesimo, al quale le opere, una volta realizzate, sono affidate in concessione.
> 158-bis. Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell'autorità espropriante
1. I progetti definitivi delle opere (degli interventi previsti nei piani di investimenti compresi nei piani d'ambito) sono approvati dagli EGA che provvedono alla convocazione di apposita conferenza di servizi, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. La medesima procedura si applica per le modifiche sostanziali delle medesime opere, interventi ed impianti.
2. L'approvazione di cui al comma 1 comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce titolo abilitativo e, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, esclusi i piani paesaggistici.
3. L'EGA costituisce autorità espropriante per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo. L'ente di governo può delegare, in tutto o in parte, i propri poteri espropriativi al gestore del servizio idrico integrato, nell'ambito della convenzione di affidamento del servizio