DLGS 42/2004 - Codice Beni culturali e del paesaggio

.

DESCRIZIONE  : 


La salvaguardia dell'ambiente, intesa come tutela del paesaggio naturale e di quello costruito, trova il proprio fondamento nei principi generali contenuti nella Costituzione della Repubblica Italiana (articolo 9), la quale sul tema prende le mosse dalla legge numero 1497/1939, "Protezione delle Bellezze Naturali" e dal successivo regolamento di attuazione contenuto nel regio decreto numero 1357/1940.


Il provvedimento legislativo che governa la tutela del paesaggio in campo nazionale è il CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO, approvato con decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004

(artt.131-159, sanz.amm.167-168, sanz.pen.181)

Tale Codice ha recepito, innovando alcuni istituti, la disciplina contenuta nelle leggi numero 1497/1939 e numero 431/1985, ad oggi entrambe abrogate. 

Il paesaggio è parte del patrimonio culturale ai sensi del Codice 



DEFINIZIONI

paesaggio:  il territorio espressivo di identità

tutela  : riconoscere e salvaguardare  i valori culturali che il paesaggio esprime

valorizzazione:    promuovere lo sviluppo della cultura del paesaggio

beni paesaggistici:

a) gli immobili e le aree di cui all'art.136  (immobili ed aree di notevole interesse pubblico - dichiarate-)  

b) le aree di cui all'art.142  (aree tutelate per legge)

c) gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell'art.136 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici  


NORME

Necessità di autorizzazione preventiva ai lavori di modifica dei beni paesaggistici

 - costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire

-  efficace per un periodo di cinque anni.  Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento

- rilasciata da   regione (o Ente delegato), dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente


L'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi, salvo quanto segue:

a)  non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati; 

b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica; 

c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria  

previa domanda ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi  su  parere vincolante della soprintendenza e pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione.  


LINK : 


> pagina VERIFICA DI COMPATIBILITA' PAESISTICA 

> pagina INTERVENTI ESCLUSI e PROCEDURA SEMPLIFICATA

>  sito MIBACT Circolari