DESCRIZIONE :
Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 aggiornata, ad oggetto "istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile"
Il SERVIZIO NAZIONALE P.C. tutela l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi
Ai fini dell'attività di protezione civile si distinguono tre TIPOLOGIE DI EVENTI:
A) eventi fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti competenti in via ordinaria;
B) eventi che comportano l'intervento coordinato di più enti competenti in via ordinaria;
C) calamità fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo
Sono ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE quelle volte alla previsione e alla prevenzione dei rischi, al soccorso delle popolazioni sinistrate e ad ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio
- Previsione : attività, di identificazione degli scenari di rischio probabili e, ove possibile, al preannuncio, al monitoraggio, alla sorveglianza e alla vigilanza in tempo reale degli eventi e dei conseguenti livelli di rischio attesi
- Prevenzione: attività volte a evitare o a ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi, anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione. La prevenzione dei diversi tipi di rischio si esplica in attività non strutturali concernenti l'allertamento, la pianificazione dell'emergenza, la formazione, l'informazione alla popolazione e l'applicazione della normativa tecnica ove necessarie, e l'attività di esercitazione.
- Soccorso: attuazione interventi coordinati diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi ogni forma di prima assistenza.
- Superamento dell'emergenza: attuazione delle iniziative necessarie e indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita
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LEGGE DELEGA DI RIORDINO legge 16 marzo 2017 n. 30 : entro 9 mesi dall'entrata in vigore (4 aprile 2017) sarà emanato un dlgs di riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile
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LINK :
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