codice contratti - incompatibilità

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DESCRIZIONE :  


INCOMPATIBILITA'  FIGURE  TECNICHE

rup/prog/dl/coll/verificatore



RUP/PROGETTISTA/D.L.  

>  c.5  art.31   dlgs50/16 .    Con le   linee guida ANAC n.3/2016  sono determinati  l'importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista, con il direttore dei lavori o con il direttore dell'esecuzione. 

>  Punti 9 e 10 LG 3/2016 : rup, prog e DL  non possono coincidere nel caso di:

-lavori di speciale complessità o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico, 

-progetti integrali 

-interventi di importo superiore a 1.500.000 di euro


VERIFICA

c.7 art.26 d.lgs. 50/16 Lo svolgimento dell’attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell’attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo .  

Linee guida ANAC 1/2016 punto 1.8: Lo svolgimento dell’attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell’attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo (art. 24, comma 7). Sotto la soglia del milione di euro, il RUP può svolgere, pertanto, le funzioni di verifica preventiva del progetto, unicamente nei casi in cui non abbia svolto le funzioni di progettista. Il quadro normativo impone, altresì, di escludere che lo stesso possa svolgere funzioni di direttore lavori e di coordinatore della sicurezza laddove abbia svolto funzioni di verifica del progetto


 La verifica accerta in particolare (art. 26 c. 4 d.lgs. 50/16):

a) la completezza della progettazione ; 

b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti; 

c) l’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta; 

d) presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo; 

e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso; 

f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti; 

g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori; 

h) l’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati; 

i) la manutenibilità delle opere, ove richiesta


> L’attività di verifica è effettuata dai seguenti soggetti  (art. 26 c. 6 d.lgs. 50/16): 

a) Lavori > 20.000.000 euro, da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 (c.d. "organismi di ispezione") 

b) Lavori  > soglia di cui all’articolo 35 (rilevanza comunitaria)

- dai soggetti di cui alla lettera a) 

- dai soggetti di cui all’articolo 46, comma 1 (professionisti ecc...) , che dispongano di un sistema interno di controllo della qualità;

c) Lavori > 1.000.000 euro 

- progetto esterno --> dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti 

- progetto interno --> dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti se la  stazione appaltante dispone di un sistema interno di controllo di qualità  

d)  Lavori < 1.000.000 euro, la verifica è effettuata dal responsabile unico del procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui all’articolo 31, comma 9 (struttura interna di supporto al RUP)


SUPPORTO RUP

>  Art.31 comma 11

- Nel caso in cui l'organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all'attività del RUP possono essere affidati, con le procedure previste dal presente codice, ai soggetti aventi le specifiche competenze  

- Agli affidatari dei servizi di supporto di cui al presente comma si applicano le disposizioni di incompatibilità di cui all'articolo 24, comma 7, comprensive di eventuali incarichi di progettazione (progettazione, appaltatore, subappaltatore ...)



COLLAUDO

art. 64 dpr 380/2001 Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all’albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell’opera.


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