PARERI, CIRCOLARI e PRASSI sui contratti pubblici
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DESCRIZIONE :
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COLLAUDO
1. Laddove il ritardo nell’emissione del certificato di collaudo e nella sua approvazione sia imputabile al comportamento della stazione appaltante, senza che possa addebitarsi all’appaltatore alcun condotta ostativa alle operazioni di collaudo, si delinea una fattispecie di inadempimento contrattuale, suscettibile di richiesta di risarcimento danno. Il collaudo è caratterizzato da tre fasi essenziali (cfr. determinazione n. 2/2009) che non debbono essere ritardate sine die, in quanto il collaudo costituisce il momento saliente e necessario che l’amministrazione ha il diritto-dovere di effettuare, al fine di accertare la buona esecuzione dell’opera.
2. La mancata iscrizione di riserve al momento della sottoscrizione del certificato di collaudo non è preclusiva della possibilità di azionare in sede giudiziaria, nei limiti della prescrizione, la domanda risarcitoria. Con la sottoscrizione del certificato di collaudo vengono accettati i contenuti del certificato stesso, relativamente alle opere eseguite ed alla relativa contabilità, di modo che la mancata apposizione di riserve o domande al momento della sottoscrizione del certificato di collaudo preclude all’appaltatore solamente la possibilità di tutelare i propri diritti eventualmente lesi dalle modalità delle stesse operazioni di collaudo e non qualunque diritto derivante dal contratto.