ANTIMAFIA - L 190/2012

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DESCRIZIONE :


Ai sensi della L. 06/11/2012, n. 190  

gli Enti nominano il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza  e redigono il piano triennale per la prevenzione della corruzione

le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.

Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziali

viene modificata la disciplina dell'Arbitrato nei contratti pubblici. In particolare si dispone che il ricorso ad arbitri può avvenire solo previa autorizzazione motivata da parte dell'organo di governo dell'amministrazione.


Ai sensi dell’art. 1, comma 53, della L. 06/11/2012, n. 190 sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:

  • trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
  • trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
  • estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
  • confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
  • noli a freddo di macchinari;
  • fornitura di ferro lavorato;
  • noli a caldo;
  • autotrasporti per conto di terzi;
  • guardiania dei cantieri.

La L. 06/11/2012, n. 190  all’art. 1, commi da 52 a 57 ha disposto l’istituzione presso le Prefetture   di un elenco di ditte non soggette a tentativi di infiltrazione mafios , in cui  è stata prevista l’obbligatoria iscrizione delle imprese che operano nei settori a rischio di infiltrazioni mafiose (individuati dall’art. 1, comma 53, della L. 190/2012)  .  Vedi pagina whitelist




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