WHITELIST
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DESCRIZIONE :
La L. 06/11/2012, n. 190 all’art. 1, commi da 52 a 57 ha disposto l’istituzione presso le Prefetture di un elenco dei formatori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei settori esposti maggiormente a rischio
In attuazione dell’art. 1, comma 56, della L. 190/2012, è stato adottato il D.P.C.M. 18/04/2013 che disciplina le modalità relative all’istituzione e all’aggiornamento presso ogni Prefettura dell’elenco e le attività di verifica da svolgersi per l’accertamento dei requisiti per l’iscrizione nel medesimo elenco.
Successivamente, l’art. 29 del D.L. 90/2014 conv. L.114/2014 è intervenuto apportando modifiche alla L. 190/2012 nella parte in cui disciplina le cosiddette “white list” (art. 1, comma 52), ovvero gli elenchi, tenuti dalle prefetture, di imprese non soggette a rischio di infiltrazioni mafiose.
Ai sensi dell’art. 1, comma 53, della L. 06/11/2012, n. 190 sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:
In particolare è stata prevista (art. 1 comma 52 L.190/2012) l’obbligatoria iscrizione delle imprese che operano nei settori maggiormente esposti a rischio di infiltrazioni mafiose (individuati dall’art. 1, comma 53, della L. 190/2012) negli elenchi delle imprese non soggette a rischio di infiltrazione mafiosa tenuti dalle prefetture e periodicamente verificati per confermare il mantenimento del possesso dei requisiti originari.
Per queste imprese, l’iscrizione alla white list - originariamente facoltativa e ora obbligatoria - assorbe i contenuti della comunicazione e dell’informazione antimafia (ex art. 1 comma 52bis L.190/12)
Va comunque acquisita indipendentemente dalle soglie stabilite dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al D. Leg.vo 159/2011 (legge antimafia)
Alla luce di tali modifiche è stato emanato il D.P.C.M. 24/11/2016 con lo scopo di aggiornare le modalità per l’istituzione e l’aggiornamento dell’elenco in commento contenute nel su indicato D.P.C.M. 18/04/2013
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LINK :
> D. P.C.M. 24/11/2016 Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2013 per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 1 comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190. (rif legislazionetecnica NN15732)
> D. P.C.M. 30/10/2014, n. 193 Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all’articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell’articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. (rif legislazionetecnica.it NN13348)
> D. P.C.M. 18/04/2013 Modalità per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190. Testo coordinato con le modifiche introdotte da D.P.C.M. 24/11/2016 (rif legislazionetecnica.it NN12379)
focus
> Sintesi operativa del procedimento di iscrizione nell'elenco dei formatori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei settori esposti maggiormente a rischio. Attività più vulnerabili, requisiti necessari per l’iscrizione e obblighi di comunicazione da parte delle imprese interessate (rif. legislazionetecnica.it NW4078) agg gennaio 2017