armi
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DESCRIZIONE :
Le armi sono suddivise in tre categorie dal BNP che le ha catalogate come tali dal 1975 ex art.11 c.2 LEGGE 110 / 1975 (inizio effettivo novembre 1979) al luglio 2011 (ultima catalogazione novembre 2011 - ex c.7 art. 14 L.183/2011 di abrogazione del BNP)) e poi le ha classificate come tali dal 2012
- armi da guerra
- armi comuni
- armi sportive
Le armi comuni che possono essere usate per la caccia (art.13 L.157/1992 ) sono chiamate armi da caccia. Dal 2015 è comunque vietata la caccia con le armi B7
CATEGORIA A – Armi da fuoco proibite
1. Dispositivi di lancio ed ordigni per uso militare ad effetto esplosivo
2. Le armi da fuoco automatiche
3. Le armi da fuoco camuffate sotto forma di altro oggetto
4. Le munizioni a pallottole perforanti, esplosive o incendiarie, nonché i proiettili per dette munizioni
5. Le munizioni per pistole e rivoltelle dotate di proiettili ad espansione nonché tali proiettili, salvo quelle destinate alle armi da caccia o di tiro al bersaglio per le persone abilitate ad usare tali armi.
CATEGORIA B – Armi da fuoco soggette ad autorizzazione
1. Le armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione
2. Le armi da fuoco corte a colpo singolo, a percussione centrale
3. Le armi da fuoco corte, a colpo singolo, a percussione anulare di lunghezza totale inferiore a 28 cm
4. Le armi da fuoco lunghe semiautomatiche a serbatoio e camera idonei a contenere più di tre cartucce
5. Le armi da fuoco lunghe semiautomatiche con serbatoio e camera contenenti al massimo tre cartucce, il cui caricatore non è fissato o per le quali non si garantisce che non possano essere trasformate, mediante strumenti manuali, in armi con serbatoio e camera idonei a contenere più di tre cartucce
6. Le armi da fuoco lunghe a ripetizione e semiautomatiche a canna liscia, la cui canna non supera i 60 cm
7. Le armi da fuoco per uso civile semiautomatiche somiglianti ad un’arma da fuoco automatica
CATEGORIA C - Armi da fuoco soggette a dichiarazione
1. Le armi da fuoco lunghe a ripetizione diverse da quelle di cui al punto B 6.
2. Le armi da fuoco lunghe a colpo singolo dotate di canna rigata.
3. Le armi da fuoco lunghe semiautomatiche diverse da quelle di cui alla categoria B punti 4-7.
4. Le armi da fuoco corte, a colpo singolo, a percussione anulare, di lunghezza totale superiore o uguale a 28 cm.
CATEGORIA D – Altre armi da fuoco
Le armi da fuoco lunghe a colpo singolo a canna liscia.
Ex art.3 c.1 LEGGE 110 / 1975 il calibro deve essere riportato almeno sulla canna
NEWS :
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LINK :
> T.U.L.P.S. - RD 773/1931 - sito legislazionetecnica n.NN4287 ( agg. 18/4/17)
> REGOLAMENTO TULPS
> sito legislazionetecnica.it n.NN4286 (agg. 18/4/17) art.38
> rd 635/1940 normattiva , art.38
> CONTROLLO ARMI LEGGE 110 / 1975 e L.895/1967
> ATTUAZIONE DIRETTIVE CE
> DIR. 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi
> DECRETO LEGISLATIVO 26 ottobre 2010, n. 204 (modifica Dlgs 527/92, tulsp, L895/67, L110/75, L157/92 definizione fucile caccia e introduce limite munizioni caccia in calibri arma corta). In vigore dal 1/7/11 - (Circolare Min. Interno n.557 del 24/06/2011)
> DECRETO LEGISLATIVO 29 settembre 2013, n. 121 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204 (modifica tulsp, L110/75, L85/86, dlgs204/10, introduce certificato medico per detenzione e fa salve armi già detenute )
> DIR. 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi
> DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 527
> DIR 43/2008/CE relativa al sistema tracciabilità esplosivi -
> LEGGE CACCIA - Art. 13 (mezzi consentiti per la caccia) L.157/1992
> CLASSIFICAZIONE ARMI - Ex L.135/2012 art. 23 c12-sexiesdecies (GU 14/8/12) . A seguito della soppressione del Catalogo nazionale delle armi (con decorrenza 1-1-12 ex art.14 c.7 L.183/2011) , il BNP di cui all'art 11 c.2 LEGGE 110 / 1975 verifica ... la qualità di arma comune da sparo, compresa quella destinata all'uso sportivo ai sensi della vigente normativa, e la corrispondenza alle categorie di cui alla normativa europea... (vedi sintesi dir 447/91 CE)
> direttiva 447/1991 CE (controllo armi) contenente all'ALLEGATO 1 le categorie di classificazione
> Procedura per la classificazione ed il riconoscimento delle armi comuni - indicazioni del sito BNP e FAQ del BNP
focus
> detenzione armi , munizioni , polvere
> termine per denuncia, esenzione, verifiche, certificazione medica periodica, spostamenti arma, sicurezza - art. 38 TULPS - > sito legislazionetecnica n.NN4287 ( agg. 18/4/17)
> obbligo denuncia ( a palla per arma comune o > 1000 a pallini per fucili caccia) - art.26 LEGGE 110 / 1975
> limiti quantitativi
> detenzione (senza licenza solo denuncia : polvere 5kg o munizioni 200 pistola + 1500 fucile caccia) - regolamento TULPS art.97 sito legislazionetecnica.it n.NN4286 (agg. 18/4/17)
> 1500 munizioni: max 1500 circolare 557 del 31/3/04
> 1500+200 munizioni attività sportiva, titolo permanente, - circolare ministero interni 557 del 29/5/06
> 1500 trasporto e detenzione - circolare 557 del 20/10/2006
> le munizioni per arma corta usate in fucili caccia stanno nei 200 per arma corta (rif. art. 6 DECRETO LEGISLATIVO 26 ottobre 2010, n. 204)
> acquisto di munizioni - parere Ministero Interno n.557 del 6/9/12 (earmi.it)
> pallettoni equivalenti a cartucce a pallini circolare ministero interni 530 del 30-3-16
> caricatori - circolare Ministero Interni 3/11/05 n.557 (tiropratico.it)
> armi bianche -obbligo di denuncia- vedi art.30/38 tulps - Circolare Min. Interno n.557 del 24/06/2011
> certificato medico - circolare Ministero Interni 29/4/15 n.557 (tiropratico.it) art.35 c7 tulps - scadenza articolo 6 dlgs 121/2013
> trasporto armi comuni da sparo
> titoli - circolare ministero interni 559 del 14/2/98
> alternativo tv/uso caccia - faq sito polizia di stato
> trasporto nei parchi - sentenza Cassazione Penale S3 23/7/08 n. 30833 (dirittoambiente.com)
> armi uso sportivo
> Legge 85/1986 : 2 comuni, 6 sportive, 6 caccia poi modificata nella L.110/1975 e s.m.i. art.10 c6 in 3 comuni, 6 sportive, illimitate caccia - Classificazione armi sportive dal BNP - trasporto armi sportive (il n.class. sportivo è "/Sx" il num. class. arma comune -ndr-)
> porto armi art.43 tulps
> cause ostative - circolare ministero interni 557 del 28/11/14
> cause ostative - circolare ministero interni 557 del 2/8/16 (tiropratico.it) rettifica precedente
> validità porto caccia pagamento concessione - circolare ministero interni 557 del 20/5/16
> tiro a volo (iscrizione a società sportiva) - circolare ministero interni 557 del 25/10/08 (tiropratico.it)
> comodato
> rif. art.22, 1,2 LEGGE 110 / 1975
> sentenza Cassazione penale S1 n.10650 del 14/3/02 (...in tema di comodato di armi la condotta illecita è esclusa solo se ricorre una doppia conformità: destinazione arma uso scenico/sportivo/caccia e uso corrispondente)
> armi bianche
> sciabole ordinanza - circolare SME n.770 del 2/3/16
> definizione fucile caccia
> art. 13 L.157/1992
> art. 6 DECRETO LEGISLATIVO 26 ottobre 2010, n. 204
> munizione caccia - circolare ministero interno n.559 del 6/5/97
> definizione arma lunga/corta
> controllo armi - direttiva 447/1991 CE all.1 punto 4 lett.A
> caricatori
> art.2 L.110/75 - ... non e' consentita la fabbricazione, l'introduzione nel territorio dello Stato e la vendita di armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione, che sono camerate per il munizionamento nel calibro 9x19 parabellum, nonche' di armi comuni da sparo, salvo quanto previsto per quelle per uso sportivo, per le armi antiche e per le repliche di armi antiche, con caricatori o serbatoi, fissi o amovibili, contenenti un numero superiore a 5 colpi per le armi lunghe ed un numero superiore a 15 colpi per le armi corte, nonche' di tali caricatori e di ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo. Per le repliche di armi antiche e' ammesso un numero di colpi non superiore a 10
> art. 2 L.85/86 - Per le armi per uso sportivo sono ammessi caricatori o serbatoi, fissi o amovibili, contenenti un numero di colpi maggiore rispetto a quanto previsto dall'art. 2, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110, se previsto dalla disciplina sportiva prescritta dalle federazioni sportive interessate affiliate o associate al CONI