RITARDO NEI PAGAMENTI

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DESCRIZIONE :


CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA   D. LGS. 09/10/2002, n. 231 "disciplina dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali" e s.m.i. (agg. D. LGS 09/11/2012, n. 192 IN VIGORE ANNO 2013)

Tutti i contratti, comunque denominati, conclusi tra professionisti, imprese e pubbliche amministrazioni, che comportino in via esclusiva o prevalente la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo, ivi compresi i contratti pubblici di lavori, servizi o forniture


decorrenza interessi

A partire dal trentesimo giorno successivo al ricevimento da parte del debitore della fattura o di altra richiesta di pagamento dal contenuto equivalente

A partire dal trentesimo giorno successivo al ricevimento delle merci o alla data di prestazione dei servizi:

– se tale data è successiva a quella di ricevimento della fattura o della equivalente richiesta di pagamento;

– qualora non sia certa la data di ricevimento della fattura o della equivalente richiesta di pagamento.

A partire dal trentesimo giorno successivo alla data dell’accettazione o della verifica di conformità della merce o del servizio eventualmente prevista dalla legge o dal contratto


INTERESSI DI MORA  

Con la modifica all’art. 1284 del Codice civile introdotta dall'art. 17 c.1  D.L. 132/2014 (conv. L. 162/2014) si è previsto che in assenza di accordo tra le parti si applica sempre - a decorrere dalla domanda giudiziale - il tasso previsto dal D. LGS. 09/10/2002, n. 231 in tema di ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali


INTERESSI LEGALI    art. 1284 del Codice civile

gli interessi legali decorrono dal giorno della "messa in mora" (data della intimazione del pagamento o della richiesta di adempimento) fino al giorno dell'effettivo pagamento, ed inoltre che, stante il disposto dell'art. 1284, comma 3, del Codice civile, gli interessi superiori alla misura legale (cosiddetti "interessi di mora") devono essere determinati per iscritto, altrimenti sono dovuti nella misura legale.

Il tasso degli I.L. può essere modificato dal Ministro del tesoro (ora Ministero dell'economia e delle finanze), con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce



LINK


 > Testo della Nota ministeriale n. 1293 del 23/01/2013


> approfondimento  dlgs 192/2012 circa l'ambito di applicazione della disciplina, la decorrenza e misura degli interessi moratori, ed altre norme contrattuali (rif. AR650 anno 2013 sito legislazionetecnica.it


> relazione ANCE "ATTUAZIONE DELLA NUOVA DIRETTIVA EUROPEA SUI RITARDI DI PAGAMENTO IN ITALIA"  del 13/09/2013


Legge 192/1998   disciplina subforniture


> art. 1339 C.C. inserimento clausole obbligatorie per legge


> approfondimento interessi di mora legislazionetecnica.it n. NW3756 anno 2015


> approfondimento interessi legali legislazionetecnica.it NW1721   anno 2017


> DM 7/12/2016 modifica tasso interesse legale


>  INDICI E COSTI    legislazionetecnica.it  aggiornamento dinamico