SICUREZZA - BONIFICA ORDIGNI BELLICI
.
DESCRIZIONE :
Ai sensi dell’art. 1, comma 2-bis, della L. 1 ottobre 2012, n. 177 l'attività di BONIFICA è conseguenziale alla VALUTAZIONE, da parte del COORDINATORE per la progettazione, del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri.
Quando il coordinatore per la progettazione intenda procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere , il committente provvede ad incaricare un’impresa specializzata regolarmente iscritta all’Albo istituito con D.M. 11 maggio 2015, n. 82
Oss.) le attività di bonifica NON rientrano tra i costi della sicurezza ==> nelle opere pubbliche le attività di bonifica sono soggette a ribasso in sede di gara
Oss.) procedura bonifica (post valutazione coordinatore):
- richiesta al 5^ reparto
- parere tecnico con prescrizioni (30gg)
- esecuzione bonifica
- attestazione di bonifica eseguita
- tx a 5^ reparto
- verbale di constatazione (60gg)
- cos'è la bonifica terrestre
Attività di ricerca, individuazione e scoprimento di ordigni esplosivi residuati bellici eseguite a scopo preventivo sulle aree del territorio nazionale, presumibilmente interessate da eventi bellici, in cui si ipotizza la presenza di ordigni esplosivi interrati o comunque non individuabili a vista e mirate a liberare il suolo e relativo sottosuolo dalla loro presenza. Si tratta di attività, normalmente, svolte da imprese specializzate che operano sotto il controllo del Segretariato Generale della Difesa – Direzione dei Lavori e del Demanio nonché degli Organi Esecutivi territorialmente competenti (5° Reparto Infrastrutture di Padova e 10° Reparto Infrastrutture di Napoli)
- cosa non è la bonifica terrestre
attività di prospezione geomagnetica superficiale o profonda
- PRASSI
- C.N.I. circolare 69 del 2017 - linee guida
> NORMATIVA DI RIFERIMENTO
LINK :
- ministero difesa - pagina bonifiche da Ordigni Esplosivi Residuati Bellici