SICUREZZA -  BONIFICA ORDIGNI BELLICI  

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DESCRIZIONE :


Ai sensi dell’art. 1, comma 2-bis, della L. 1 ottobre 2012, n. 177 l'attività di BONIFICA è conseguenziale alla VALUTAZIONE, da parte del COORDINATORE per la progettazione, del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri. 

Quando il coordinatore per la progettazione intenda procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere , il committente provvede ad incaricare un’impresa specializzata  regolarmente iscritta all’Albo istituito con D.M. 11 maggio 2015, n. 82

Oss.) le attività di bonifica NON rientrano tra i costi della sicurezza ==> nelle opere pubbliche le attività di bonifica sono soggette a ribasso in sede di gara


Oss.) procedura bonifica (post valutazione coordinatore):

- richiesta al 5^ reparto 

- parere tecnico con prescrizioni (30gg)

- esecuzione bonifica

- attestazione di bonifica eseguita

- tx a 5^ reparto

- verbale di constatazione (60gg)



- cos'è la bonifica terrestre

Attività di ricerca, individuazione e scoprimento di ordigni esplosivi residuati bellici eseguite a scopo preventivo sulle aree del territorio nazionale, presumibilmente interessate da eventi bellici, in cui si ipotizza la presenza di ordigni esplosivi interrati o comunque non individuabili a vista e mirate a liberare il suolo e relativo sottosuolo dalla loro presenza. Si tratta di attività, normalmente, svolte da imprese specializzate che operano sotto il controllo del Segretariato Generale della Difesa – Direzione dei Lavori e del Demanio nonché degli Organi Esecutivi territorialmente competenti (5° Reparto Infrastrutture di Padova e 10° Reparto Infrastrutture di Napoli)

cosa non è la bonifica terrestre

attività di prospezione geomagnetica superficiale o profonda


- PRASSI

-  C.N.I. circolare 69 del 2017 - linee guida


> NORMATIVA DI RIFERIMENTO  

  • legge 1° ottobre 2012, n. 177  modifiche al decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici; in vigore 6 mesi dopo la pubblicazione del DM 11/5/15
  • d.m. 11 maggio 2015   n. 82  regolamento per la definizione dei criteri per l'accertamento dell'idoneità delle imprese ai fini dell'iscrizione all'albo delle imprese specializzate in bonifiche da ordigni esplosivi residuati bellici, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 1° ottobre 2012, n. 177.
  • d.m. 28 febbraio 2017   regolamento che disciplina l'organizzazione del servizio di bonifica del territorio nazionale da ordigni esplosivi residuati bellici e le connesse attivita' di sorveglianza e vigilanza, nonche' la formazione del personale appartenente al Ministero della difesa e alle imprese specializzate isccritte nell'apposito albo di cui al decreto 11 maggio 2015,n.82
  • Ai sensi  dell' art 4, comma 2 del D.M. 28 Febbraio 2017, e' stata pubblicata la Direttiva Tecnica GEN BSS 001 in vigore dall' 23 Ottobre 2017, inerente il settore della Bonifica Bellica Sistematica Subacquea, recante le nuove procedure tecnico amministrative cui attenersi per l'esecuzione del servizio di ricerca e scoprimento di ordigni esplosivi residuati bellici.
  • Ai sensi  dell' art 4, comma 2 del D.M. 28 Febbraio 2017, e' stata pubblicata la Direttiva GEN BST 001 1^ serie AA VV  aggiornata al 06 Ottobre 2017,inerente il settore della Bonifica Bellica Sistematica Terrestre,recante le nuove procedure tecnico amministrative cui attenersi per l’esecuzione del servizio di ricerca e scoprimento di ordigni esplosivi residuati bellici.
  • Ad integrazione del comunicato datato 3 maggio 2016, e' stato pubblicato (nella sezione Comunicati Bonifiche del sito ministeriale) il comunicato datato 5 Ottobre 2017 con oggetto: "Precisazioni sulla differenza tra bonifica sistematica da ordigni esplosivi residuati bellici e indagini geofisiche finalizzate alla valutazione del rischio bellico."
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  • art. 28 dlgs 81/08
  • art. 91 dlgs 81/08
  • art. 93c2 dlgs 81/08
  • art. 104 c4bis dlgs 81/08


LINK  :

- ministero difesa - pagina bonifiche da Ordigni Esplosivi Residuati Bellici