SICUREZZA - CADUTE DALL'ALTO

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DESCRIZIONE :


DLGS. 81/08

Ex art. 107   si  intende per lavoro in quota “un’attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto a un piano stabile"

> Obblighi del DL nell'uso di attrezzature per lavori in quota, art.111

> idoneità opere provvisionali. Art.112 e All.XIX

> scale . Art. 113

> sistemi di protezione contro le cadute dall'alto. Art. 115

> ponteggi ed opere provvisionali. Art.122 e All. XVIII

> parapetti . Art. 126

> ponteggi fissi. Art. 131

> ponteggi movibili . Art. 139

> difesa delle aperture . Art. 146

> lavori su lucernari, tetti, coperture. Art. 148 

 

Le protezioni utilizzate

– Collettive: quali il ponteggio metallico fisso, i parapetti, le reti di sicurezza;

– Personali: quali i dispositivi individuali di protezione individuale ( DPI) come elmetti di protezione, dispositivi anticaduta, dispositivi di ancoraggio, imbracatura per il corpo;

– Temporanee: quali il ponteggio metallico fisso, i parapetti mobili;

– Fisse: quali i parapetti e sistemi fissi di ancoraggio.

La giurisprudenza è costante nel ritenere che il compito del datore di lavoro non può esaurirsi nel fornire ai lavoratori le misure e gli addestramenti necessari a garantire loro l’incolumità; ma, in quanto esso stesso è titolare di uno specifico obbligo di garanzia nei confronti dei dipendenti stessi, permane su di esso un obbligo residuale di controllo tale per cui egli dovrà assicurarsi che, effettivamente, ogni singolo lavoratore si avvalga in modo costante e corretto delle misure stesse


I principali pericoli , secondo a giurisprudenza

La Caduta dall’alto in seguito alla perdita di equilibrio del lavoratore e/o all’assenza di adeguate protezioni (collettive o individuali). Nella fase di arresto della caduta infatti le decelerazioni devono essere contenute entro i limiti sopportabili senza danno del corpo umano.

La sospensione inerte che, a seguito di perdita di conoscenza, può indurre la cosiddetta “patologia causata dalla imbracatura”, che consiste in un rapido peggioramento delle funzioni vitali in particolari condizioni fisiche e patologiche. Per ridurre il rischio da sospensione inerte è fondamentale che il lavoratore sia staccato dalla posizione sospesa al più presto.

L'Effetto Pendolo, quando esiste il rischio di caduta, può accadere che il lavoratore, sottoposto dondolamento, possa urtare contro un ostacolo o al suolo.

Lesioni generiche (schiacciamenti, cesoiamenti, colpi, impatti, tagli) causate dall’investimento di masse cadute dall’alto durante il trasporto con gru, argani, ecc.


Tirante d'Aria  e  Distanza Libera di Caduta

Tirante di Aria:  distanza  (misurata verticalmente) per l'arresto in sicurezza

Distanza Libera di Caduta: distanza (misurata verticalmente) dal punto di caduta nel vuoto al punto di impatto

DLC > TA    se non verificato occorre usare DPI in TRATTENUTA TOTALE -  dispensa linea vita

copertura raggiungibile

scheda illustrativa lavori in quota  (124 pagg.  -  ed.2009)


Pedonabilità copertura

carichi coperture pedonabili: capitolo 3 NTC 2018

50 daN carico concentrato

120 dan/mq carico distribuito





LINK  :


>  MINISTERO LAVORO

circolare Min Lav 28 agosto 2010 n.29

circolare Min. Lav. 20/03 parapetti

circolare Min. LAv. 13 febbraio 2015 - dispositivi caduta chiarimenti

circolare Min. LAv. 85/78 ponteggi a tubi e giunti

circolare Min. Lav. 46/90 ponteggi metallici fissi a telai prefabbricati

circolare Min. Lav. 132/91 ponteggi metallici fissi a montanti e traversi prefabbricati

circolare Miin. Lav. 30/06  Pimus e Trabatelli

circolare Min. Lav. 13/82 reti di sicurezza (tra l'altro)




>   REGIONE LIGURIA : 

L.R. 5/2010

- è predisposto un sistema di ancoraggio permanente e sicuro nei seguenti interventi comportanti rischio di caduta dall'alto:

a) nuova costruzione;

b) sostituzione edilizia;

c) opere edilizie comportanti il rifacimento totale dell'orditura principale della copertura;

d) manutenzione ordinaria o straordinaria comportanti il rifacimento totale dei manti di copertura

- documentazione a corredo degli atti richiesti per il conseguimento del titolo edilizio:

a) elaborato planimetrico contenente l'individuazione dei punti di installazione dei dispositivi di ancoraggio, degli accessi e dei percorsi;

b) relazione di calcolo di verifica della resistenza dei punti di ancoraggio rilasciata dal progettista stesso o da altro professionista abilitato.

- a lavori eseguiti deve essere rilasciata da parte dell'installatore al committente la dichiarazione di conformità del produttore e la seguente documentazione:

a) dichiarazione di corretta installazione;

b) manuale d'uso dei sistemi installati con l'indicazione dei dispositivi di ritenzione che possono essere usati in abbinamento con il sistema installato;

c) programma di manutenzione del sistema anche in base a quanto previsto dal costruttore.


>   REGIONE TOSCANA : 

-  Prevenzione delle cadute dall'alto sul lavoro

esempio relazione di calcolo  


> INAIL 

-  quaderno lavori in copertura 2017 (molto interessante)

dispensa INAIL Bergamo  

quaderno reti di sicurezza


> ISPSEL   

Linee guida dispositivi anticaduta


>  SITI

-  LINEEVITATOSCANA.COM    - home  ,  esempi

-  PUNTOSICURO.IT - home Definizioni, chiarimenti e normativa sui lavori in quota

-  LINEEVITA - Home  ,  prodotti

- GRUPPOSICHER.IT - home catalogo

- UNITH.IT    - home -- catalogo ,  novità , 

- SUVA parapetti (CH) -   catalogo

- SOMAINITALIA - home catalogo parapetti




focus  


 > Dispositivi di protezione anticaduta collettiva

Precedenza a soluzioni di protezione collettiva rispetto ai dispositivi individuali


Il più classico è il ponteggio (art. 122 DLgs 81/08 e all..XVIII). Ponteggi fissi (art. 131 dlgs 81/08 e segg.) e Ponteggi mobili (art.139 dlgs 81/08 e segg.)


Chi sale in una copertura o ballatoio dotato di parapetto non ha l'obbligo di indossare DPI  .    

Classi ex uni en 13374 per i parapetti provvisori

- classe A - arresta persona che sta camminando

- classe B - arresta persona che cade lungo superficie inclinata

- classe C  - arresta persona che cade lungo superficie molto inclinata

Per i parapetti fissi si applica il dm 2008 ntc e s.m.i.


I ponteggi non possiedono autorizzazione ministeriale a svolgere funzione di parapetto di coperture. Nel caso si ricorre a specifico progetto -fuori schema tipo-, comunque utilizzando elementi della medesima onologazione. (vedi circolari 20/03 e 29/10)


Una protezione anticaduta collettiva, non si limita ai soli parapetti, per accedere ad aree limitate di ampie coperture, si possono realizzare passerelle dotate di parapetto .


Le reti anticaduta, siano esse metalliche o tessili, trovano ampio utilizzo anche nel rifacimento di coperture, ad esempio per la rimozione dell’amianto.

Ex uni en 1263-1 sono suddivise in classi (vedi manuale siderlavori)

A -   Energia 2.3 Kj

a1 -  60 mm

a2 -  100 mm

B -   Energia 4.4 Kj

b1 -  60 mm

b2 -  100 mm

Si utilizzano in orizzontale (Sistemi S -con fune di bordo- e T -mensola agganciata-) od in verticale (Sistemi U -intelaiatura di sostegno- e V -sostegno a forca-)

Anche la presenza di un lucernario non calpestabile è un rischio insidioso in quanto meno percepibile come pericolo rispetto ad un perimetro privo di parapetto. Una protezione collettiva ideale è l’applicazione di reti anticaduta all’interno del lucernario o ancora meglio una gabbia esterna per impedire la frattura del lucernario 


Dispositivi di protezione anticaduta individuali

Laddove una protezione collettiva risulta inapplicabile, si interviene con l’utilizzo di dispositivi di protezioni individuali.(dispositivi atti a ridurre o azzerare il rischio per il solo utilizzatore).

Nel caso del rischio caduta, i DPI sono classificati di 3^ categoria e vi è l’obbligo di formazione e addestramento per gli utilizzatori.

Imbragaturecordini anticaduta o di posizionamento, retrattili, sono tutti DPI da utilizzare in combinazione tra di loro e tutti vincolati ad un ancoraggio.  Quando si ha un insieme di ancoraggi si parla quindi di impianto anticaduta o linee vita.

Gli impianti anticaduta sono formati da ancoraggi rispondenti alle EN795:

Tipo A: per gli ancoraggi puntuali omologati per l’uso da parte di un solo operatore

L’edizione corrente della norma tecnica di riferimento, UNI EN 795 del 2012 ha introdotto al posto del termine  “Classe”, per identificare le diverse categorie di ancoraggi, la parola “Tipo”, sparisce inoltre la distinzione tra ancoraggi A1 e A2.

Gli ancoraggi di Tipo A UNI EN 795 sono semplicemente dispositivi di ancoraggio puntuali dotati di uno o più punti fissi per alloggiare il connettore (per intendersi, il moschettone) senza che sia previsto uno scorrimento di quest’ultimo.

Il produttore deve indicare nella documentazione associata al prodotto (schede tecniche, manuale di installazione ed uso…) le condizioni di utilizzo del prodotto, dovendo quindi specificare, tra l’altro, l’eventualità che un ancoraggio sia idoneo a funzionare solo su determinati supporti o solo con l’applicazione di carichi orientati secondo una specifica direzione.

Esiste attualmente un’altra norma tecnica, esclusivamente italiana, che descrive i dispositivi di ancoraggio destinati all’installazione permanente: la UNI 11578 del 2015.

Esistono quindi dispositivi di ancoraggio di Tipo A UNI EN 795: 2012 mono-utente  destinati ad essere rimossi dalla struttura e dispositivi di ancoraggio di Tipo A UNI  11578: 2015 mono o multi-utente destinati all’installazione permanente.

Tipo B: sono tutti quegli ancoraggi portatili e temporanei da utilizzare in svariate situazione, ne è un esempio il treppiedi per operare all’interno di pozzetti o cisterne, o la barra da infissi da installarsi in assenza di una linea vita in copertura. Data la loro temporaneità nell’uso, non rientrano per definizione nel contesto di un impianto anticaduta.

Tipo C: le linee vita per eccellenza, ovvero un sistema composto da supporti di diversa fattura e morfologia che sostengono un cavo flessibile orizzontale (massimo 15° di inclinazione), quasi sempre un cavo a trefoli metallici inox da 8 o 10mm,  

Classe D: classe regina per gli impianti anticaduta, la classe D racchiude tutte le linee orizzontali rigide, i così detti binari. 

Tipo E: come per la classe B si tratta di ancoraggi per uso temporaneo e solo su superfici piane (solitamente non oltre i 5°). Sono anche chiamati ancoraggi a corpo morto in quanto la capacità di arresto è data dal solo attrito generato dal peso dell’ancoraggio sulla superficie di lavoro. Solitamente pesano tra i 350 kg e i 450 kg e possono essere assemblati in opera. 

Per raggiungere la quota di lavoro dove questi impianti anticaduta sono spesso installati, si utilizzano scale di diversa fattura.

In Italia si possono utilizzare  (art.113 dlgs.81-08). 

- scale a gabbia  (senza uso di dpi)

- scale con binario anticaduta integrato (EN 353-1 o 2 a seconda se la linea verticale sia rigida o flessibile)


> PLE

Si possono utilizzare   Piattaforme di Lavoro Elevabili (PLE) -uni en 280- per lavorazioni in coperture non accessibili (le PLE non prevedono "sbarchi" se non sono previsti nel libretto di istruzioni)



> VALUTAZIONE DEI RISCHI

dispensa ex 626 prevenzione rischio caduta



>  NORME UNI

- uni en 795  ancoraggi

 UNI 11158:2015 - Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto - Sistemi di protezione individuale dalle cadute - Guida per la selezione e l’uso.

UNI 11578:2015 - Dispositivi di ancoraggio destinati all’installazione permanente - Requisiti e metodi di prova.

UNI 11560:2014 - Sistemi di ancoraggio permanenti in copertura - Guida per l’individuazione, la configurazione, l’installazione, l’uso e la manutenzione.


- uni en 353-1  dispositivo anticaduta di tipo guidato

- uni en 131 1e2   scale portatili  (non sono marcate CE)

- uni en 517   ganci di sicurezza da tetto

- uni en 1004  trabatelli (non sono marcati CE)


- uni en 12811-1   ponteggi. requisiti prestazionali

- uni en 13374   parapetti provvisori


- uni en 1263 1e2   reti di sicurezza 


- uni en 280 PLE piattaforme


- uni en 360 dispositivi retrattili