SICUREZZA - OBBLIGHI COMMITTENTE NEI CANTIERI EDILI
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DESCRIZIONE :
Il tema dei cantieri edili (cantieri temporanei o mobili) è disciplinato dagli articoli 88 e seguenti del DLgs 81/2008
NOMINA DEL COORDINATORE art. 90 D. Leg.vo 81/2008
- cantieri in cui vi sia la presenza, anche non contemporanea, di più imprese -esclusi dal computo i lavoratori autonomi-
- nomina coordinatore progettazione non si applica ai lavori privati di importo inferiore a 100.000 Euro
TIPOLOGIA DI CANTIERE | CANTIERE PRIVATO DI IMPORTO > 100.000 EURO | CANTIERE PRIVATO DI IMPORTO < 100.000 EURO | CANTIERE PUBBLICO | |||
FIGURA | CSP | CSE | CSP | CSE | CSP | CSE |
Una impresa | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
Inizialmente una impresa, poi più imprese | NO | SÌ | NO | SÌ | NO | SÌ |
Più imprese | SÌ | SÌ | NO vedi sopra | SÌ | SÌ | SÌ |
NOTIFICA PRELIMINARE art. 99 del D. Leg.vo 81/2008
La notifica preliminare va trasmessa prima dell'inizio dei lavori aggiornata durante i lavori:
- cantiere in cui è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese;
- cantiere in cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a altre imprese;
- cantiere in cui opera un’unica impresa, la cui entità di lavoro presunta sia pari o superiore a 200 uomini-giorno
(Per “uomini-giorno” si intende la somma delle giornate lavorative prestate da tutti i lavoratori -compresi i lavoratori autonomi- per l’esecuzione dell’opera)
VERIFICA IDONEITA' TECNICO-PROFESSIONALE IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI - ART. 90 DLGS 81/08
Cantieri la cui entità presunta sia superiore o uguale a 200 uomini-giorno o che comportino “rischi particolari”:
Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l’esecuzione dell’opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:
a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
b) documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) (o autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo - non più vigente ndr) )
c) DURC documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007;
d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del presente decreto legislativo.
I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:
a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali;
c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;
d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo;
e) documento unico di regolarità contributiva
RICHIEDERE alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti
In caso di subappalto il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica l’idoneità tecnico professionale dei subappaltatori (con gli stessi criteri di cui al precedente punti)
cantieri la cui entità presunta sia inferiore a 200 uomini-giorno e che non comportino “rischi particolari” (Allegato XI del D. Leg.vo 81/2008):
acquisizione dei seguenti documenti
-) certificato di iscrizione alla CCIAA,
-) DURC
-) autocertificazione del possesso dei requisiti di cui all’Allegato XVII
RICHIEDERE da parte delle imprese del DURC e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato
TRASMISSIONE ALL'AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE - ART. 90 DLGS 81/08
- copia della notifica preliminare
- copia del DURC delle imprese e dei lavoratori autonomi
- dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione
Ex art. 90, comma 10, del D. Leg.vo 81/2008, in assenza di notifica preliminare oppure in assenza del DURC, è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo
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Il committente
- nei lavori privati è il soggetto per conto del quale l’opera viene realizzata
- nei lavori pubblici è il soggetto titolare dei poteri decisionali e di spesa nella gestione
Ex comma 1 lettera c) dell'art. 89 D. Leg.vo 81/2008 il committente può incaricare un altro soggetto - denominato “responsabile dei lavori” - di svolgere i compiti ad esso attribuiti dal medesimo decreto. Nei LLPP il R.L. è il RUP.
Ex art.93 c.1 il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi , limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori, le cui mansioni devono pertanto essere precisate nell’incarico stesso
Ex art. 14, comma 6-bis, del D.L. 5/2012 le amministrazioni pubbliche acquisiscono d'ufficio il DURC, (che quindi può non essere trasmesso ma deve esistere)
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LINK :
focus
> legislazionetecnica.it n.NW1596