SICUREZZA - CANTIERI STRADALI
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DESCRIZIONE :
Le attività lavorative di cui tratta il DM 04/03/13 «Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare» fanno riferimento alle situazioni esplicitate nei principi per il segnalamento temporaneo di cui all’art. 2 del disciplinare approvato con D.M. 10/07/2002
PROCEDURE DI APPOSIZIONE DELLA SEGNALETICA
Nelle attività di apposizione della segnaletica per la delimitazione di cantieri stradali in presenza di traffico veicolare, i gestori delle infrastrutture e le imprese appaltatrici, esecutrici o affidatarie, sono tenuti ad applicare almeno i criteri minimi di sicurezza di cui all’Allegato I del D.M. 4/3/13 , dandone evidenza nei documenti della sicurezza di cui agli articoli 17, 26, 96 e 100 del D. Leg.vo 81/2008
INFORMAZIONE E FORMAZIONE
I datori di lavoro del gestore delle infrastrutture e delle imprese esecutrici e affidatarie, ferme restando le previsioni del D. Leg.vo 81/2008, assicurano che ciascun lavoratore riceva una informazione, formazione e addestramento specifici relativamente alle procedure di apposizione della segnaletica. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione sono individuati nell’Allegato II del DM 04/03/13.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
I datori di lavoro mettono a disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione individuale (DPI) conformi al Titolo III del D. Leg.vo 81/2008. Gli indumenti ad alta visibilità devono essere conformi al D. Leg.vo 04/12/1992 n. 475, al D.M. 09/06/1995, al D. Leg.vo 02/01/1997, n. 10, ed alla norma UNI EN 471 ( che è stata successivamente ritirata e sostituita dalla UNI EN ISO 20471) , quindi devono essere di classe 3, o equivalente, per tutte le attività lavorative su strade di categoria A, B, C, e D, ed almeno di classe 2 per le strade E ed F urbane ed extraurbane, secondo la classificazione di cui all’art. 2, comma 3, del Codice della strada. Non sono più ammessi indumenti ad alta visibilità di classe 1
AMBITO DI APPLICAZIONE: DESTINATARI DEGLI OBBLIGHI ANCHE I COORDINATORI PER LA SICUREZZA (Interpello 1/2015)
La Commissione per gli interpelli del Ministero del lavoro e politiche sociali ha fornito, con l’Interpello n. 1 in data 23/06/2015, indicazioni circa la corretta applicazione del D.M. 04/03/2013 , chiarendo come - pur non essendo tale circostanza esplicitamente menzionata - destinatari degli obblighi sono anche i Coordinatori per la sicurezza.
> Si applica comunque l'Art. 109 dlgs 81/08. Recinzione del cantiere
Il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, deve essere dotato di recinzione avente caratteristiche idonee ad impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni.
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LINK :
> articolo rif. legislazionetecnica.it n. NW2924
> d.m. 10/07/2002 Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo (rif. legislazionetecnica.it n. NN6053)
> D.M. 04/03/2013 «Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare» (rif. legislazionetecnica.it n. NN12109)
> interpello Min. Lavoro n.1 del 23/06/2015 relativo alla segnaletica per attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare (rif. legislazionetecnica.it n. NN13760)
> DM 9/6/1995 Disciplinare tecnico sulle prescrizioni relative ad indumenti e dispositivi autonomi per rendere visibile a distanza il personale impegnato su strada in condizioni di scarsa visibilità (rif. legislazionetecnica.it n. NN2618)
> DLgs 2/1/97 n.10 Attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE relative ai dispositivi di protezione individuale (anche rif. legislazionetecnica.it n. NN3118)
> D.Lgs. 475/1992 Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale (anche rif. legislazionetecnica.it n. NN3490)
> UNI ISO 20471 /2017 UNI STORE
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