IMMOBILI PUBBLICI - ACQUISTO LOCAZIONE
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DESCRIZIONE : --
DIVIETO ACQUISTO IMMOBILI Ex 1-ter. art. 12 d.l. 98/11 conv L111/2011
A decorrere dal 1º gennaio 2014 gli enti territoriali effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l’indispensabilità e l’indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall’ Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese (CIRC. 29348 del 9/12/2013 Ag.Demanio vedi sito Agenzia del Demanio - Circolari)
Ex parere Corte dei Conti Lombardia n.310/2015 si ritiene che la disciplina limitativa, vigente dal 2014 (comma 1-ter) non possa trovare diretta applicazione riguardo ai beni immobili acquisiti a seguito della stipula di un contratto di transazione. Naturalmente, nello spirito del contenimento delle operazioni di acquisto di beni immobili, che caratterizza l’intervento legislativo in discorso, appare necessario che l’ente locale procedente osservi, nei limiti di compatibilità con la fattispecie transattiva, i presupposti ed i requisiti previsti dall’esposta normativa. In particolare, sotto il profilo della “indispensabilità e indilazionabilità” dell’acquisizione di un immobile, risulta necessario che il provvedimento di autorizzazione alla stipula della transazione espliciti puntualmente i presupposti di fatto e di diritto in base ai quali risulta necessario porre fine ad una controversia mediante la necessaria acquisizione al patrimonio comunale di un bene immobile, evidenziando in particolare i vantaggi derivanti da tale opzione e gli alternativi rischi derivanti dal protrarsi del contezioso.
Ancorchè terminata l'efficacia è utile ai fini interpretativi il comma 1-quater per l’anno 2013 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’ISTAT ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (sono comprese Province e Comuni) non possono acquistare immobili a titolo oneroso né stipulare contratti di locazione passiva salvo che si tratti di rinnovi di contratti, ovvero la locazione sia stipulata per acquisire, a condizioni più vantaggiose, la disponibilità di locali in sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare ad avere la disponibilità di immobili venduti.
Ex art. 10-bis. L.64/2013 (interpretazione autentica c.1quater) il divieto di acquistare immobili a titolo oneroso non si applica
- alle procedure relative all'acquisto a titolo oneroso di immobili o terreni effettuate per pubblica utilità ai sensi del testo unico di cui al d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327,
- alle permute a parità di prezzo
- alle operazioni di acquisto programmate da delibere assunte prima del 31 dicembre 2012 dai competenti organi degli enti locali e che individuano con esattezza i compendi immobiliari oggetto delle operazioni
- alle procedure relative a convenzioni urbanistiche previste dalle normative regionali e provinciali
Ex delibera n. 3/2015/PAR della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Toscana, si ricorda che la ratio legis è costituita dall’intento di evitare l’impiego di denaro pubblico per incrementare il patrimonio, salve le ipotesi eccezionali espressamente contemplate dal legislatore. In questa chiave di lettura, il divieto di nuovi acquisti va inteso “non già nel senso di ricomprendere qualsivoglia contratto ricadente nella categoria di quelli che, in base alla disciplina civilistica, identificano il trasferimento della proprietà di un immobile verso il corrispettivo di un prezzo, bensì (...) i soli contratti attivi che determinano un onere di spesa a carico dell’Ente”. A suffragio di tale assunto, il parere fa richiamo all’interpretazione autentica resa dal legislatore con l’art. 10-bis Dl 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 64/2013, secondo cui il divieto di acquistare immobili a titolo oneroso non si applica alle permute, atteso che tali operazioni – pur dando luogo ad alienazioni di beni sotto forma di “reciproco trasferimento della proprietà [...] da un contraente all’altro” (art. 1552 cod. civ.) – non incrementano né intaccano il patrimonio dell’Ente, inteso nella sua globalità. Per l'Ente l'utilizzo di fondi vincolati provenienti da soggetto terzo non comporta alcun illegittimo impiego di risorse
Altrettanto non si applicano le regole ad acquisti quali esito di diverse statuizioni (appalti, convenzioni urbanistiche) , con riferimento a Corte dei Conti Lombardia, parere del 26 gennaio 2015 n. 22
LOCAZIONE SUBORDINATA Ex art.2 c.222 L.191/2009
A decorrere dal 1° gennaio 2010, le amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (... le Regioni, le Province, i Comuni,...) comunicano annualmente all'Agenzia del demanio
- entro il 31 gennaio, la previsione triennale:
a) del loro fabbisogno di spazio allocativo;
b) delle superfici da esse occupate non più necessarie. Le predette amministrazioni comunicano altresì all'Agenzia del demanio,
- entro il 30 settembre di ogni anno,
-) le istruttorie da avviare nell'anno seguente per reperire immobili in locazione, previa indagini di mercato che devono essere effettuate prioritariamente tra gli immobili di proprietà pubblica presenti sull'applicativo informatico messo a disposizione dall'Agenzia del demanio; con la predetta consultazione si considerano assolti i relativi obblighi di legge in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni
E' nullo ogni contratto di locazione stipulato dalle predette amministrazioni senza il preventivo nulla osta alla stipula dell'Agenzia del demanio
Le medesime amministrazioni hanno l'obbligo di comunicare all'Agenzia del demanio, entro 30 giorni dalla data di stipula, l'avvenuta sottoscrizione del contratto di locazione e di trasmettere alla stessa Agenzia copia del contratto annotato degli estremi di registrazione presso il competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate
LOCAZIONI ATTIVE E PASSIVE - RIMODULAZIONI STRAORDINARIE
Razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per locazioni passive - art. 3 DL 95/2012 conv. L 135/2012
STANDARD Ex art.2 c.222 bis L.191/2009
L'ottimizzazione degli spazi ad uso ufficio è perseguita rapportando gli stessi alle effettive esigenze funzionali degli uffici e alle risorse umane impiegate avuto riguardo ad un parametro di riferimento compreso tra 20 e 25 metri quadrati per addetto
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