SISMICA -  REGIONE LIGURIA

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DESCRIZIONE : --


La Legge sismica regionale è la LR29/1983 e smi.

Nota) Con sentenza Corte Costituzione n.272/2016 è stato cassato l'articolo 22 della LR 12/2015 che modifica il comma 1 dell'art. 6bis della LR 29/83.  

Oss.  il comma in parola è stato modificato  con l'art.13 LR 29/17 (in vigore dal 29/12/17) 




 >   INTERVENTI MINORI


La Regione Liguria ha approvato la dgr 804/2016 pubblicata sul b.u.r. del 21 settembre 2016 (scarica testo e allegati) che modifica l’elenco degli interventi di cui al c.1 lett. a) (interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità, nonchè quelli che assolvono una funzione di limitata importanza statica) e b)  (i casi in cui le varianti riguardanti parti strutturali non rivestono carattere sostanziale, nonché gli elaborati progettuali a corredo) dell' art.5bis  l.r.29/83 precedentemente approvato con DGR 1184/2013.


L'art. 5bis LR 29/83 ammette la possibilità che la Giunta regionale individui tipologie di interventi e di opere che, per caratteristiche e dimensioni, siano tali da essere esclusi dall’ambito di applicazione del titolo II della l.r. 29/1983.

Il titolo II  riguarda:

- art. 6 la denuncia dei lavori ed il deposito dei progetti

- art.6bis l'autorizzazione sismica

- art.7 il certificato di rispondenza

art.7bis la vigilanza ed il controllo

- art.8 le deleghe regionali in materia sismica


Ne consegue che gli interventi indicati nell'elenco di cui all'allegto 2 DGR804/2016  sono esclusi dall’ambito di applicazione del titolo II della l.r. 29/1983 art. da 6 a 8

L'elencazione ha carattere tassativo e, come tale, soltanto gli interventi ivi individuati non sono soggetti all’obbligo di cui sopra

Anche  tali interventi vanno, comunque, progettati ed eseguiti nel rispetto della normativa vigente in materia sismica (dpr 380/2001) ed, in particolare, delle norme tecniche sulle costruzioni (ad oggi il d.m. 14.1.08), sotto la responsabilità del progettista e del direttore dei lavori nonché, laddove ricorre l'ipotesi, dell'art. 65 e segg. del d.p.r. 380-01

Sono compresi nell'elenco di cui all'allegato 2 della DGR 804/17 (al punto B-22) gli interventi locali di cui al punto 8.4.3 delle NTC 2008 (rif. acca.it)


Vedi slide illustrative Provincia della Spezia (aggiornate alla data dicembre 2016)


Nota Provincia della Spezia : In ossequio alla norma innovata le pratiche presentate/depositate presso gli uffici regionali prima del 21 settembre 16, che rispondono pienamente alle declaratorie (come innovate) di cui all'allegato 2 della citata DGR 804-16, non ancora definiti prima di tale data, saranno archiviati e di tale evenienza l'ufficio istruttore darà notizia al Comune


 A seguito  della pubblicazione sul BUR del 29/12/17 della LR 29/17 può risultare utile estendere ai Comuni della Provincia della Spezia alcune riflessioni sul tema destinate all’uso interno dell’ufficio edilizia antisismica provinciale, fermo restando che unico interprete della normativa resta Regione Liguria.    Nota Provincia della Spezia num. 3932  del 8/2/18 

Dalla suddetta data di pubblicazione sul BUR l’art.6bis della LR 29/83 è stato modificato e prevede che … in  zone a media   sismicità la Provincia rilascia  la preventiva autorizzazione sismica , di cui all’art.94 del dpr 380/01 …agli interventi di NUOVA EDIFICAZIONE, di SOPRAELEVAZIONE… ed agli INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE … soggetti a permesso di costruire, scia, cila.

Si ricorda che il dpr 380/01   

      • con  l’art.93 individua gli interventi oggetto di preventiva comunicazione  nelle … costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni
      • con l’art. 94 prevede che nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità … non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio ... ; può ritenersi che si tratti dei medesimi lavori di cui all’articolo 93 (e non anche di quelli di minor entità)

Facendo un parallelo tra DPR e LR,

-ex articolo 94 del dpr 380/2001 , 

in zona non a bassa sismicità ,  non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione ,

-ex art.6bis  L.R.  ,

in zona non a bassa sismicità ,  non si possono iniziare  interventi di NUOVA EDIFICAZIONE, di SOPRAELEVAZIONE…  e gli INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE … soggetti a permesso di costruire, scia, cila   senza  preventiva autorizzazione.

Il comma 1bis dell’art.5bis della LR 29/83 stabilisce, in deroga alle procedure definite dalla LR stessa, di non applicare  il titolo II della LR medesima agli interventi di cui alla dgr 804/16, ma si può ritenere, salvo diversa specificazione da parte di Regione Liguria,  che la norma regionale  non possa derogare il principio sopra detto di derivazione nazionale

Ciò non ostante  possono esistere    interventi ordinari che, ex dgr 804/16 ed articolo 5bis della LR 29/83 c.1bis, sono esclusi dalla preventiva autorizzazione anche in zona a media sismicità; sono quelli compresi nella dgr 804/16 purchè non siano “nuova edificazione”, “sopraelevazione”, o “interventi sul patrimonio edilizio esistente … soggetti a permesso di costruire, scia, cila”, fermo restando ,  comunque, che sono le Amministrazioni Comunali che   individuano a quale titolo edilizio siano ascrivibili gli interventi e quando si tratti di nuova edificazione (anche in relazione alle definizioni e discipline delle pertinenze)


Occorre comunque ricordare che   

- tutte le costruzioni la cui sicurezza  comunque NON interessi la pubblica incolumità (ex comma 1 art.83 dpr 380/2001) non sono soggette alla normativa sismica (vedi allegato 2 lett.A  DGR 804/16 ed ogni altro lavoro che risponda ai requisiti, es. muretti, scale su terra ecc...)

- tutti gli interventi non esclusi dalla disciplina sismica ex art.83 dpr 380/01 sono comunque soggetti al rispetto delle norme tecniche di costruzione approvate con DM gennaio 2008 (ed eventuali s.m.i.)



> MODULISTICA

In attuazione dell’articolo 5 bis, comma 1 lettera c) della L.R. Liguria 21/07/1983, n. 29 (Costruzioni in zone sismiche. Deleghe e norme urbanistiche particolari) - che disciplina le funzioni regionali di indirizzo e coordinamento in materia di costruzioni in zona sismica riconoscendo alla Giunta regionale il potere di individuare criteri ed indirizzi attuativi, anche di dettaglio procedurale, al fine di perseguire l’uniformità e l’omogeneità sul territorio regionale nell’applicazione delle procedure e garantire uno svolgimento più efficace delle funzioni in materia sismica 

- la D.G.R. Liguria 17/11/2017, n. 938 (rif. legislazionetecnica.it NR38470) ha approvato, per quanto attiene le modalità uniformi per il rilascio delle autorizzazioni sismiche per gli interventi edilizi:

      • il procedimento amministrativo di autorizzazione sismica ai sensi dell’art. 6 bis L.R. 29/83 e s.m. mediante Conferenza dei Servizi (D. Leg.vo 30/06/2016, n. 127 e del D. Leg vo 25/11/2016, n. 222);
      • i contenuti minimi della Relazione Tecnica illustrativa;
      • le modalità di estrazione del campione progetti e dei lavori in zona sismica,

e relativamente alla modulistica unica a livello regionale:

      • il Modulo di Denuncia Integrata (MOD.SISM.01 - Regione Liguria [Rev.00];
      • le Dichiarazioni Asseverate Progettisti (MOD.SISM.02 - Regione Liguria [Rev.00];
      • la Dichiarazione Spese Istruttoria (MOD.SISM.03 - Regione Liguria [Rev.00]

Link agli allegati 



MODULISTICA ISTRUTTORIE PROVINCIA DELLA SPEZIA 

        


LINK  :


>   SITO WEB REGIONE LIGURIA

>  ricerca atti giunta

>  rischio sismico

>  verifiche sismiche

>  interventi di riduzione del rischio sismico

>  classificazione sismica regionale




focus


>   CLASSIFICAZIONE SISMICA

Qui il sito web Regione Liguria che tratta della classificazione sismica regionale , dalla quale si accede anche a mappa ed elenco dei Comuni in relazione alla loro classificazione

La classificazione è stata innovata con DGR 216/2017  ( scarica testo e allegati) , con entrata in vigore prevista per il 19/4/17.  

Con DGR 397/2017 (scarica testo) la data di entrata in vigore della nuova classificazione, inizialmente prevista per il 19/4/17 è stata rinviata al 19/7/17  Vedi nota RL n.155465 del 18/4/17

Resterebbe una discrasia con la norma nazionale (comma 1  art.94 dpr 380/01 ) ,  originata dalle modifiche introdotte dalla LR 50/2012 ,  per la quale alcuni Comuni (indicati in allegato 1) sono "trattati" (autorizzazione) come Comuni di classe 2  -alta sismicità- anche se sono in classe 3 -bassa sismicità- .  

Con nota di Regione Liguria n.273752/2017 la discrasia è superata (un po semplicisticamente) in quanto "si intende abrogato implicitamente il riferimento all'allegato 1 a seguito DGR 216/17" . Con l'art.13 della  LR 29/2017 l'allegato 1 è finalmente abrogato con atto normativo.

Ad oggi in Provincia della Spezia esistono quindi Comuni di classe 3 (bassa sismicità), la maggior parte, e Comuni di classe 2 (media sismicità),  in generale la parte montana; e non più Comuni di classe 3 soggetti ad autorizzazione


TRANSITORIO art.104 dpr 380/01

Il c.6 dell'art.3 della LR 7/2017 ha modificato l'art.18 della LR 63/2009 in relazione al transitorio disciplinato dall'articolo 104 del dpr 380/2001, consentendo   l'applicazione della norma "semplificatrice" anche al presente transitorio, così che l'accertamento della idoneità statica ex comma 2 art.104 dpr 380/01 è operata dagli uffici regionali sulla base di dichiarazione del progettista. Anche in questo caso il termine di inizio dei 15 giorni di cui al comma 1 dell'art.104 dpr 380/01  decorre dal 19/4/17

Vedi nota RL n.155465 del 18/4/17


PRECEDENTI CLASSIFICAZIONI

La precedente classificazione era operata dalla DGR 1362/2010 , non coerente con la disciplina nazionale che individua i criteri per la classificazione sismica (O.P.C.M. 3519 del 28/4/2006), cui ha fatto seguito, per tentare un sostanziale riavvicinamento tra le classificazioni, la  LR 50/2012  , che modifica/inserisce gli articoli 5bis, 6, 6bis, 7, 7bis della LR 29/83 ed individua in allegato 1 alcuni Comuni di classe 3 -bassa sismicità- cui sostanzialmente applicare la normativa di classe 2 -alta sismicità-  : autorizzazione anzi che deposito

In precedenza DGR 1308/2008

In precedenza DGR 530/2003



>  SOPRAELEVAZIONI

>  Le sopraelevazioni sono declinate con DGR 1662/2013



>  CONTROLLI

>  I controlli sono disciplinati dalla DGR 1664/2013



INTERVENTI RILEVANTI/STRATEGICI

>  DGR 1384/2003   ,  testo , elenco allegato   (ex ordinanza 3278/2003)

>  corrispondente decreto capo protezione civile 3685/2003



> INTERVENTI PER OPERE GIA' ESEGUITE

Con l'art.13 della LR 29/17 in vigore dal 29/12/17 è stato modificato il comma 2 dell'articolo 6bis della LR29/83 eliminando la previsione di autorizzazione per le opere già eseguite anche in zona a bassa sismicità (3). 

Restano utili, sul tema, le norme di agli articolo 83 (Tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità ...), 94 (...non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione...) , 96 (Il dirigente dell’ufficio tecnico regionale, previ, occorrendo, ulteriori accertamenti di carattere tecnico, trasmette il processo verbale all’Autorità giudiziaria competente con le sue deduzioni) , del dpr 380/2001

Nota Provincia della Spezia numero 3931  del 8/2/2018  


>  OPERE DI INTERESSE STATALE

La L.R. 29/17 ha modificato l'art. 5bis della L.R.29/83 ed ha ulteriormente specificato che è fatta salva la competenza statle in materia di opere di interesse nazionale.

Link alla pagina normativa nazionale