vulnerabilità sismica
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DESCRIZIONE :
Il rischio sismico di un territorio può essere schematicamente valutato come combinazione di pericolosità (P), vulnerabilità (V) ed esposizione (E):
R = P x V x E
La pericolosità sismica è definita come la probabilità che, in una data area e in un certo intervallo di tempo, si verifichi un terremoto che superi una soglia di accelerazione di picco fissata; la pericolosità è una caratteristica fisica del territorio e rappresenta la frequenza e la forza con cui si manifestano i terremoti (sismicità del sito).
L’esposizione indica la possibilità che un territorio subisca un danno più o meno elevato in termini economici, di perdita di vite umane e di beni architettonici e culturali.
La vulnerabilità sismica è la predisposizione di una costruzione a subire danneggiamenti e crolli. Si misura con un indice (livello di sicurezza della costruzione) , riferito alla SLV, pari al rapporto: azione sismica max sopportabile dalla struttura / azione sismica max che si utilizzerebbe nel progetto di una nuova costruzione (rif. 8.3 ntc)
LINK :
> slide verifica edifici in cemento armato
> pagina verifiche vulneraabilità sismica Regione Liguria
focus:
> VULNERABILITA' SCUOLE
In base all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 23 marzo 2003, i proprietari o i gestori di opere strategiche hanno l’obbligo di realizzare verifiche sismiche entro cinque anni - termine prorogato al 31-3-13. A meno di carenze per carichi verticali, i soggetti interessati non sono, in generale, obbligati a realizzare interventi nell’immediato, ma solo a programmarli.
Scheda vulnerabilità sismica livello 1 e 2 (formato pdf) (formato word)
Circolare 31471 del 21/4/2010 stato delle verifiche sismiche
Circolare Chiarimenti alla Circolare 31471/2010 - all. schede livello 0 edifici e scheda livello 0 ponti
Circolare del Capo Dipartimento del 9 ottobre 2010: verifiche sismiche e chiarimenti
Dpc/sism/0092847 del 9 dicembre 2010 chiarimenti schede 0 1 2 - manuale - software - schede
Il 4 novembre 2010 è stata diffusa la circolare N.83283/2010 del Capo Dipartimento della Protezione Civile con i chiarimenti sulla gestione degli esiti delle verifiche sismiche.
La Circolare del 4 novembre chiarisce che i proprietari/gestori di opere strategiche per finalità di protezione civile o suscettibili di conseguenze rilevanti in caso di collasso, se ottengono dalle verifiche livelli di sicurezza inferiori a quelli di una struttura adeguata possono determinare, in base al livello di adeguatezza, al costo, ..., il tempo entro il quale attivare l'intervento.
Dall’obbligatorietà della verifica è normalmente esclusa la situazione determinata da una variazione delle azioni che interviene a seguito di una revisione della normativa, per la parte che definisce l’entità delle azioni, o delle zonazioni che differenziano le azioni ambientali (sisma, neve, vento) nelle diverse parti del territorio italiano
Gli esiti delle verifiche dovranno permettere di stabilire quali provvedimenti adottare affinché l’uso della struttura possa essere conforme ai criteri di sicurezza delle NTC. Le alternative sono sintetizzabili nella continuazione dell’uso attuale, nella modifica della destinazione d’uso o nell’adozione di opportune cautele e, infine, nella necessità di effettuare un intervento di aumento o ripristino della capacità portante
È evidente che i provvedimenti detti sono necessari e improcrastinabili nel caso in cui non siano soddisfatte le verifiche relative alle azioni controllate dall’uomo, ossia prevalentemente ai carichi permanenti e alle altre azioni di servizio;
Nel
momento in cui si manifesti l’inadeguatezza di un’opera rispetto alle azioni ambientali, non
controllabili dall’uomo e soggette ad ampia variabilità nel tempo ed incertezza nella loro
determinazione non si può pensare di imporre l’obbligatorietà
dell’intervento o del cambiamento di destinazione d’uso o, addirittura, la messa fuori servizio
dell’opera, non appena se ne riscontri l’inadeguatezza. Le decisioni da adottare dovranno
necessariamente essere calibrate sulle singole situazioni (in relazione alla gravità
dell’inadeguatezza, alle conseguenze, alle disponibilità economiche e alle implicazioni in termini di
pubblica incolumità). Saranno i proprietari o i gestori delle singole opere, siano essi enti pubblici o
privati o singoli cittadini, a definire il provvedimento più idoneo, eventualmente individuando uno o
più livelli delle azioni, commisurati alla vita nominale restante e alla classe d’uso, rispetto ai quali si
rende necessario effettuare l’intervento di incremento della sicurezza entro un tempo prestabilito.
In base a questa normativa, la Pubblica Amministrazione che abbia la responsabilità di un’opera che è stata soggetta a verifica deve tener conto dell’esito della verifica in sede di pianificazione triennale. Se il soggetto è un privato e nel caso emergesse la necessità di un intervento, dovrebbe realizzarlo in un tempo compatibile con le condizioni di rischio riscontrate
In contrasto con la Circolare in parola Sentenza Cassazione Penale n2118/2017
La Circolare 2 febbraio 2009 n.617 tratta delle verifiche (capitolo C8).
Le NTC individuano due grandi categorie di situazioni nelle quali è obbligatorio effettuare la verifica di sicurezza
- variazioni, improvvise o lente, indipendenti dalla volontà dell’uomo
- variazioni dovute all’intervento dell’uomo, che incide direttamente e volontariamente sulla struttura
Le Norme Tecniche per le costruzioni del 2008 prescrivono che in tutti i casi in cui si realizzi una verifica di sicurezza, il Progettista dovrà esplicitare in una relazione i livelli di sicurezza attuali o quelli raggiunti con l’eventuale intervento e le eventuali limitazioni da imporre nell’uso della costruzione.
L'art. 20-bis del D.L. 9/2/17 n.8 (italiasicura) tratta delle verifiche di vulnerabilita' sismica degli edifici scolastici
Per le verifiche di vulnerabilita' sismica degli immobili pubblici adibiti ad uso scolastico nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2 nonche' per la progettazione degli eventuali interventi di adeguamento antisismico che risultino necessari a seguito delle verifiche, sono destinate agli enti locali le risorse ex L.107/2015
I documenti attestanti le verifiche di vulnerabilita' sismica eseguite ai sensi della normativa tecnica vigente sono pubblicati nella home page del sito internet dell'istituzione scolastica che utilizza l'immobile
A decorrere dall'anno 2018, gli interventi ... previsti nell'ambito della programmazione nazionale ... ex d.l.104/2013, nelle zone classificate 1 e 2, sono corredati della valutazione di vulnerabilita' e, ove necessario, della progettazione per il miglioramento e l'adeguamento antisismico
Gli interventi di miglioramento e adeguamento sismico degli edifici scolastici che risultano necessari all'esito delle verifiche di vulnerabilita' sismica di cui al comma 1 o gia' certificati da precedenti verifiche di vulnerabilita' sismica sono inseriti nella programmazione triennale nazionale ex d.l.104/2013
Entro il 31 agosto 2018 ogni immobile adibito ad uso scolastico situato nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2 ... deve essere sottoposto a verifica di vulnerabilita' sismica.
> CATEGORIE DI OPERE STRATEGICHE E RILEVANTI
L'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3274 del 20 marzo 2003 all'articolo 2 comma 3, prevede l'obbligatorietà delle verifiche sismiche su tutte le opere (edifici e infrastrutture), sia strategiche che rilevanti in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso
Il decreto capo protezione civile 3685/2003 del 21 ottobre 2003 ha individuato, per parte statale, le categorie di opere strategiche e rilevanti
La Regione Liguria con DGR 1384/2003 ha approvato l'elenco degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali e del programma temporale delle verifiche
L'obbligo di verifica di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (Opcm) n.3274/2003 riguarda tutte le opere (edifici e opere infrastrutturali) strategiche e rilevanti, progettate secondo normative sismiche antecedenti al 1984 e di quelle situate in Comuni la cui attuale classificazione sismica risulti più severa rispetto a quella dell'epoca di realizzazione
Il termine originario del 2008, stabilito per la conclusione delle verifiche, è stato prorogato al 31 dicembre 2010 (art.20 Legge n.31/2008), quindi al 31 marzo 2011 (art.1 del decreto legge n.225 del 29 dicembre 2010), al 31 dicembre 2011 (Legge 26 febbraio 2011, n.10 e decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 marzo 2011 – gazzetta ufficiale n.74 del 31 marzo 2011), al 31/12/12 (art.3 DL 261 del 29/12/11), al 31/3/13 (art.1 c.421 L.228/2012)
Ferma restando la responsabilità riguardo all'eventuale mancata effettuazione delle verifiche sismiche, il dipartimento della Protezione civile ha richiesto il censimento di tutte le opere (edifici e ponti) di interesse strategico e rilevanti - attraverso la compilazione digitale di schede di livello 0 predisposte da parte dello stesso dipartimento della Protezione civile (a tal fine sono disponibili due software di inserimento dati) - e la redazione di cronoprogrammi per il completamento delle attività di verifica qualora non già concluse.
Con circolare n.31471 del 21 aprile 2010 il dipartimento di Protezione civile ha indicato la necessità di effettuare almeno un censimento di tutte le opere che devono essere sottoposte a verifica (attraverso la compilazione della scheda livello 0) e di programmare contestualmente, con prospettive temporali realistiche, il completamento delle verifiche di tutte le opere strategiche e rilevanti (compilazione scheda livelli 1 e 2) -Vedi anche circolare 75499/2010 e circolare 6150/2011
Si ricorda che: la verifica è obbligatoria, mentre non lo è l'intervento, salvo nel caso in cui il proprietario o il gestore disponga di risorse ordinarie sufficienti per la sua esecuzione, così come esplicitato al comma 6 del medesimo art.2 dell'Opcm 3274/03
> PROGRAMMI REGIONALI VERIFICHE
- regione liguria
- Sulla base delle Opcm n.3274/2003, n.3262/2004 e n.3505/2006 la Regione Liguria con delibera della Giunta n.75/2005 e delibera di Giunta n.738/2006 ha provveduto alla realizzazione di due programmi temporali di verifiche sismiche.
- con la DGR 277/2016 sono approvati i Criteri assegnazione contributi per interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico di edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali di proprietà pubblica - annualità 2014 (sono compresi i costi standard)