8) GESTIONE PATRIMONIO
DESCRIZIONE :
> AGEVOLAZIONI FISCALI -
- decreto 18/2/98 n.41 Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia
- AGENZIA ENTRATE - AGEVOLAZIONI
- ristrutturazioni - pagine informative
I contribuenti che ristrutturano le abitazioni e le parti comuni di edifici residenziali situati nel territorio dello Stato possono detrarre dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) una parte delle spese sostenute per i lavori. La detrazione può essere richiesta per le spese sostenute nell’anno, secondo il criterio di cassa, e va suddivisa fra tutti i soggetti che hanno partecipato alla spesa e che hanno diritto
- verde -
È una detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute nel 2018 per i seguenti interventi:
- sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
La detrazione va ripartita in dieci quote annuali di pari importo e va calcolata su un importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo, comprensivo delle eventuali spese di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi.
- risparmio energetico - pagine informative
- con la legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 27 dicembre 2017) è stata prorogata fino al 31 dicembre 2018 la detrazione fiscale del 65% per gli interventi di efficientamento energetico.
- Queste agevolazioni possono essere richieste in alternativa a quelle previste per gli interventi effettuati sulle parti condominiali degli edifici non ricompresi nelle zone sismiche.
- acquisto prima casa - pagine informative - guida agenzia entrate
Si tratta di una serie di agevolazioni fiscali finalizzate a favorire l’acquisto di immobili da destinare ad abitazione principale. Per esempio, con i benefici “prima casa” sono ridotte sia l’imposta di registro, se si acquista da un privato, sia l’Iva, se si acquista da un’impresa. Inoltre non sono dovuti imposta di bollo, tributi speciali catastali e tasse ipotecarie sugli atti assoggettati all’imposta di registro e quelli necessari per effettuare gli adempimenti presso il catasto e i registri immobiliari.
- mobili ed elettrodomestici - pagine informative - guida agenzia entrate
È una detrazione Irpef per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione va calcolata su un importo massimo di 10.000 euro, comprensivo delle eventuali spese di trasporto e montaggio, e deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Il pagamento va effettuato con bonifico o carta di debito o credito
Per gli interventi rivolti all’eliminazione delle barriere architettoniche è possibile fruire di una detrazione ai fini Irpef da ripartire in dieci quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi. La detrazione non può essere fruita contemporaneamente alla detrazione del 19% a titolo di spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento di una persona con disabilità
- sisma bonus - pagine informative
I contribuenti che eseguono interventi per l’adozione di misure antisismiche sugli edifici possono detrarre una parte delle spese sostenute dalle imposte sui redditi. La detrazione può essere richiesta per le somme spese nel corso dell’anno e può essere ceduta se relativa a interventi effettuati su parti comuni di edifici condominiali. La percentuale di detrazione e le regole per poterne fruire sono diverse a seconda dell’anno in cui la spesa viene effettuata. Sono concesse detrazioni più elevate quando alla realizzazione degli interventi consegua una riduzione del rischio sismico.
> link alla pagina AMIANTO - BANDO INAIL AGEVOLAZIONI
> agevolazioni fiscali per i proprietari di beni tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e smi
> agevolazioni fiscali acquisto macchinari PMI
- DMise 28/1/19 legislazionetecnica.it
- DMise 25/1/16 legislazionetecnica.it NN14578
- DMise bando macchinari innovativi - FAQ - legislazionetecnica.it
> LOCAZIONI
focus
> registrazione locazioni - in termine fisso (parte prima tabella dpr131/86), salvo locazioni brevi (<30gg) in caso di uso (parte seconda dpr131/86)
Ricerca codice identificativo del contratto di locazion Agenzia Entrate
Questa funzione permette di reperire il codice identificativo di un contratto di locazione o di affitto da indicare nel modello F24 Elementi identificativi per i pagamenti relativi agli adempimenti successivi alla prima registrazione (annualità successiva, cessione, risoluzione e proroga del contratto). Il codice identificativo del contratto assicura l'abbinamento del versamento al contratto
- regime ordinario - pagine informative
La registrazione del contratto di locazione di un immobile abitativo è obbligatoria, qualunque sia l’ammontare del canone pattuito, se la sua durata è superiore a 30 giorni complessivi nell’anno o se formato per atto pubblico o scrittura privata autentica. Nel regime ordinario di tassazione, sono dovute, al momento della registrazione, l’imposta di registro e l’imposta di bollo. Inoltre, il reddito derivante dalla locazione concorrerà a formare il reddito complessivo del locatore per Irpef e addizionali. La registrazione va effettuata entro 30 giorni dalla data di stipula o dalla sua decorrenza (se anteriore)
- cedolare secca - pagine informative
La cedolare secca è un regime opzionale per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo effettuati tra persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di un’attività d’impresa o professionale. Il regime prevede il pagamento di un’imposta sostitutiva di Irpef e addizionali per il reddito derivante dall’affitto dell’immobile e l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro e dall’imposta di bollo per registrazioni, risoluzioni e proroghe del contratto.
L’imposta sostitutiva è pari al 21% del canone di locazione annuo stabilito dalle parti, salvo che per i contratti a canone concordato, per cui si applica un’aliquota del 15% (ridotta al 10% nel quadriennio 2014-2017). La stessa aliquota è prevista anche per i contratti di locazione stipulati nei comuni per i quali è stato deliberato, nei 5 anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl n. 47/2014 (28 maggio 2014), lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi.
Scegliendo la cedolare secca, il locatore rinuncia alla facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone di locazione, anche se è previsto nel contratto, inclusa la variazione accertata dall’Istat dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell’anno precedente.
- risoluzione, cessione, proroga - pagine informative
Si parla di risoluzione del contratto se il rapporto tra le parti è interrotto prima della scadenza naturale. In caso di chiusura anticipata occorre versare entro 30 giorni l’imposta di registro in misura fissa, pari a 67 euro. Il pagamento può essere effettuato sia tramite i servizi telematici dell’Agenzia sia con il modello F24 Elementi identificativi. In quest’ultimo caso è inoltre necessario comunicare la risoluzione all’ufficio in cui è stato registrato il contratto. Se tutti i locatori hanno optato per il regime della cedolare secca l’imposta di registro non è dovuta ma è comunque necessario comunicare la risoluzione all’ufficio in cui è stato registrato il contratto.
Si parla di cessione se il locatore (colui che dà in affitto l’immobile) o il conduttore (colui che lo prende in affitto) viene sostituito nel contratto da un nuovo soggetto. Se l’accordo tra le parti non prevede il pagamento di un corrispettivo, occorre versare l’imposta di registro in misura fissa (67 euro). In caso contrario, l’imposta di registro è pari al 2% del corrispettivo pattuito (con un minimo di 67 euro). Il pagamento va fatto entro 30 giorni tramite i servizi telematici dell’Agenzia o con il modello F24 Elementi identificativi. In quest’ultimo caso è inoltre necessario comunicare la cessione all’ufficio in cui è stato registrato il contratto.
Si parla di proroga se la durata del contratto viene prolungata per un periodo ulteriore. La proroga va sempre comunicata all’Agenzia. Inoltre, entro 30 giorni dalla scadenza del contratto, è necessario versare l’imposta di registro tramite i servizi telematici dell’Agenzia o con il modello “F24 Elementi identificativi”. Nel primo caso, la comunicazione della proroga è inviata telematicamente, contestualmente alla richiesta di addebito dell’imposta di registro dovuta. Se si effettua il pagamento con il modello F24, invece, la proroga va comunicata all’ufficio in cui è stato registrato il contratto mediante presentazione del modello RLI, nello stesso termine di 30 giorni. Nel calcolo dell’imposta da versare si deve tener conto degli eventuali adeguamenti del canone di locazione (anche, per esempio, dell’adeguamento ISTAT). Se ad essere prorogato è un contratto con cedolare secca, è necessario confermare l’opzione per la tassazione sostitutiva
- comodato d'uso - pagine informative -
Il comodato è il contratto con cui una parte consegna all’altra un bene mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituirlo. È un contratto essenzialmente gratuito, che può essere redatto in forma verbale o scritta. Il comodato di un bene immobile va registrato entro 20 giorni dalla data dell’atto, se in forma scritta. Se invece il contratto è verbale, occorre registrarlo solo se viene enunciato in un altro atto sottoposto a registrazione.
- motore ricerca atti aggiornati Agenzia Entrate
> ALIENAZIONI
> TUTELA ACQUIRENTE CONTRATTO PRELIMINARE
> IMPOSTE - GUIDA AGENZIA ENTRATE - pagine informative agevolazioni
Le imposte da versare quando si acquista casa dipendono da vari fattori. Sono diverse, per esempio, le imposte dovute quando si acquista da un venditore “privato” o da un’impresa. Sono di importo inferiore quando si acquista la “prima casa”
In generale, per le cessioni dei fabbricati a uso abitativo e delle relative pertinenze, effettuate nei confronti di persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, l’acquirente può scegliere – richiedendolo al notaio rogante - di calcolare l’imposta di registro sul valore catastale del fabbricato, anziché sul corrispettivo pagato.
Quando la vendita della casa è soggetta a Iva la base imponibile è costituita dal prezzo della cessione
Se il venditore è un privato, la vendita è assoggettata all’imposta di registro del 9% e alle imposte ipotecaria e catastale nella misura di 50 euro ciascuna.
Queste stesse imposte sono dovute quando il venditore è un'impresa e la cessione è esente da Iva.
Se il venditore è un’impresa, la cessione è soggetta a Iva solo in questi due casi:
- vendite effettuate dalle imprese costruttrici o di ripristino dei fabbricati entro 5 anni dall’ultimazione della costruzione o dell’intervento, oppure anche dopo i 5 anni se il venditore sceglie di sottoporre la cessione a Iva (la scelta va espressa nell’atto di vendita)
- vendite di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali, per le quali il venditore sceglie di sottoporre la cessione a Iva (anche in questo caso, la scelta va espressa nell’atto di vendita).
Se la vendita è soggetta a Iva, l’aliquota applicabile quando non si hanno i requisiti per usufruire delle agevolazioni “prima casa” è pari al 10% (al 22% per le abitazioni classificati o classificabili nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9). In questo caso, le imposte di registro, ipotecaria e catastale saranno pari a 200 euro ciascuna.
> CESSIONE IMMOBILI PIANI DI RECUPERO TRATTAMENTO TRIBUTARIO - INTERP. AG. ENTRATE 14/11/2018, N. 67 - Articolo 1, comma 88, legge n. 205/2017. Atti preordinati alla trasformazione del territorio; agevolazioni ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale - legislazionetecnica.it NN16776
> CESSIONE PERTINENZA PRIMA CASA ENTRO 5 ANNI, PLUSVALENZA - INTERP. AG. ENTRATE 22/11/2018, N. 83 - Plusvalenza da cessione infraquinquennale di box auto separatamente dall’abitazione principale – Articolo 67, comma 1, lettera b), del DPR 22 dicembre 1986, n. 917. Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 -
legislazionetecnica.it
NN16779
> focus
> conformità catastale atti di vendita. Dal primo luglio 2010 è entrata in vigore la norma che impone la verifica della regolarità catastale dei fabbricati prima del rogito.
- commento
> responsabilità difetti dell'opera legislazionetecnica.it
> UTILITA'
- VISURA
LINK :
> TRASCRIZIONE -
> Codice Civile - Capo I - Della trascrizione degli atti relativi ai beni immobili artt- 2643-2672
> REGISTRAZIONE
> dpr 131/1986 sito legislazionetecnica.it n.NN1233 , testo dpr 131/86 legislazionetecnica.it n.NN1233 - parte 1 tariffa --> registrazione in termine fisso, parte 2 tariffa --> registrazione in caso di uso
> CEDOLARE SECCA -
> art.3 D.Lgs 23/2011 Cedolare Secca
> GUIDA ALLA "CEDOLARE SECCA" SULLE LOCAZIONI legislazionetecnica.it AR965
> dichiarazione/allegazione ACE - art. 1 c. 7-8 DL 145/2013 destinazione italia . Obbligo dichiarazione e allegazione ACE vendite e locazioni immobiliari (solo dichiarazione per locazioni singole unità)
> ISTAT FOI
> AGGIORNAMENTO INDICI ISTAT E TASSI legislazionetecnica.it AR1535
Rivalutazione monetaria, locazioni e TFR; Costi di costruzione di manufatti edilizi; Rivalutazione dei crediti.
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